Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere dopo il deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 92 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, all’esito di udienza camerale. Quando l’agente contabile deposita i conti giudiziali nel termine perentorio assegnato con decreto e l’ente li trasmette alla Sezione, la materia del contendere viene meno. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con pronuncia che non comporta condanna alle spese. L’accertamento sulla regolarità del conto resta riservato al successivo giudizio di conto, cui gli atti sono rimessi.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Lombardia di assegnare, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, un termine perentorio all’agente contabile di un comune perché depositasse i conti giudiziali relativi alle annualità 2014-2020, con applicazione della sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento.
Con decreto n. 12/2023 il giudice ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito e quello successivo di trenta giorni per la trasmissione dei conti da parte dell’ente alla Sezione. L’amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione contabile entro il termine. Con decreto del 29.1.2024 è stata quindi fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il thema decidendum si è dunque ridotto a verificare se l’adempimento intervenuto nel corso del procedimento consenta una definizione senza merito.
Il giudice muove dalla qualificazione dell’istituto. Il giudizio per resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi, le quali ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale.
Su questo punto la decisione richiama il più recente orientamento giurisprudenziale, rappresentato dalla Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, che ha affermato la natura giurisdizionale del procedimento di resa del conto proprio in ragione della sua disciplina positiva e della forma della pronuncia che lo conclude.
Accertata la natura giurisdizionale del giudizio e intervenuto il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e la trasmissione da parte dell’ente, il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La decisione precisa che nulla è dovuto per le spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore per il loro concreto esame, così restando distinto l’accertamento sul conto dal procedimento definito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.