Eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici e obbligo di motivazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 26 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, l’appello alla Corte dei conti è proponibile solo per motivi di diritto, con esclusione di ogni valutazione di fatto riservata al giudice di primo grado. Ne consegue che, ove l’eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici sia stata ritualmente sollevata in primo grado e non abbia ricevuto alcun esame esplicito nella decisione impugnata, il giudice d’appello non può integrare il percorso argomentativo mancante né supplire al difetto di motivazione. L’omessa pronuncia su di essa, e in subordine l’omessa motivazione, impongono l’accoglimento dell’impugnazione e il rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado.

Il Fatto

La vicenda riguarda una dipendente di una ASL, in servizio per circa trent’anni in qualità dapprima di ausiliaria e poi di operatore tecnico di assistenza, che aveva contratto plurime patologie nel corso del rapporto. Dopo varie domande e pareri negativi del Comitato di verifica delle cause di servizio, essa aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per alcune infermità.

Nel giudizio contabile di primo grado la Sezione giurisdizionale per la Puglia aveva accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata, con decorrenza dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha impugnato la decisione dolendosi del mancato esame dell’eccezione di prescrizione dei ratei sollevata in via subordinata nella memoria di costituzione.

La Motivazione della Corte

L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 101, comma 3, c.g.c. e 112 c.p.c., oltre alle norme sulla prescrizione. Il motivo è unico e investe, sul piano processuale, il difetto di pronuncia del primo giudice.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta del tutto di adottare un provvedimento, anche solo implicito, sulla domanda o sull’eccezione. Non si configura, invece, quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa fatta valere e ne comporti necessariamente il rigetto, essendo sufficiente una motivazione logica ed adeguata.

Tale automatismo non opera, però, in materia di prescrizione. Il rigetto dell’eccezione postula, infatti, una valutazione di fatto sul momento di decorrenza del termine ovvero sulla sussistenza di fatti interruttivi o sospensivi. Il rigetto implicito è ammissibile solo quando non siano necessarie ulteriori argomentazioni, ciò che nel caso non si verifica.

La Corte rileva che l’eccezione era stata sollevata in primo grado in via subordinata e la sua regolarità non è stata contestata in appello. La sentenza impugnata non ne ha però dato alcun esame esplicito. In questa situazione il giudice d’appello, vincolato ai soli motivi di diritto, non può accertare se la prescrizione sia effettivamente decorsa.

Va respinta la tesi dell’appellata, che invoca l’art. 143 d.P.R. n. 1092/1973 e la giurisprudenza sulle Sezioni Riunite. La norma è speciale e riguarda i trattamenti dei dipendenti civili e militari dello Stato, mentre l’interessata era dipendente di una ASL. Di qui l’accoglimento dell’appello, con rinvio al primo giudice per il merito dell’eccezione e la pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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