Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne e inabilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 107 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’orfano maggiorenne del dipendente o del pensionato alla pensione di reversibilità, disciplinato dall’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973, è subordinato, tra gli altri requisiti, alla inabilità a proficuo lavoro, da intendere come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa utile. Tale locuzione, letta nel quadro degli artt. 2 e 8 della legge n. 222/1984 e del processo di armonizzazione di cui alla legge n. 335/1995, esige uno stato di fatto caratterizzato dall’assenza di capacità lavorativa tale da consentire un’attività redditizia senza usura ultra vires. Le condizioni soggettive richieste devono sussistere al momento della morte del dante causa, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973. La permanenza di una capacità residua, spendibile in mansioni compatibili con le energie psico-fisiche e con il bagaglio culturale dell’interessato, esclude il requisito e comporta il rigetto della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne della dante causa deceduta, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS aveva respinto la domanda di pensione di reversibilità, sul rilievo che non sussisteva, né alla data del decesso, l’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa. La ricorrente ha dedotto di essere affetta da plurime patologie, di natura osteoarticolare, pneumologica, psichiatrica, gastroenterologica e cardiologica, e di essere stata giudicata inidonea alla guida dalla Commissione medica di verifica. Ha quindi invocato i requisiti dell’art. 8 della legge n. 222/1984 e chiesto il riconoscimento del diritto dalla data del decesso della madre, con condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati.
L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice ha disposto consulenza tecnica affidando incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, per accertare la sussistenza del requisito sanitario alla data della domanda amministrativa e/o della visita presso la Commissione medica di verifica.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua la questione nella nozione di inabilità a proficuo lavoro richiesta per l’orfano maggiorenne. L’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 subordina il beneficio a precisi requisiti: inabilità a proficuo lavoro o età superiore a sessanta anni, status di convivenza a carico del dipendente o del pensionato e condizione di nullatenenza. La locuzione, coordinata con gli artt. 2 e 8 della legge n. 222/1984, va letta come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo.
Il percorso argomentativo si ancora al criterio della capacità lavorativa residuale. Richiamando Cass. n. 16955/2004, il giudice chiarisce che l’inabilità presuppone un’infermità che impedisca ogni ulteriore attività lavorativa, anche quando richieda un dispendio di energie eccessivo rispetto a quelle residue, e che consenta di ricavare solo redditi incongrui o puramente saltuari; nello stesso senso è citata Corte dei conti, sez. I Appello, n. 108/2020. Ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, inoltre, le condizioni soggettive devono sussistere al momento della morte del dante causa.
Su questa griglia il giudice valuta il parere del Collegio Medico Legale. L’organo consulenziale, esaminata la documentazione sanitaria, ha rilevato che la ricorrente ha svolto attività di contabile presso aziende private e che l’ultimo impegno lavorativo risale a due anni prima della verifica presso la Commissione medica. La sintomatologia depressiva è descritta come reattiva, mutevole e rispondente a terapia; la compromissione diabetica come in buon compenso, senza complicanze significative di organo; il quadro osteoarticolare come non fortemente limitante la capacità lavorativa finanche generica. L’organo ha escluso che la patologia osteoarticolare e la neuropatia, pur considerate, integrassero l’inabilità richiesta.
Il giudice affronta poi le osservazioni della difesa, secondo cui l’inidoneità alla guida dimostrerebbe l’inabilità lavorativa. Il Collegio Medico Legale ha escluso la correlazione tra le due valutazioni: le abilità nel condurre un veicolo attengono alla sicurezza stradale e non alla inespressività mansionale. Ha inoltre valorizzato il titolo di studio conseguito e la preservata logica di giudizio, delineando una capacità lavorativa residuale spendibile in mansioni di ufficio o segreteria, senza usura delle residue energie psico-fisiche. Il giudice ritiene il parere esente da censure e le osservazioni della ricorrente non idonee a inficiarne le conclusioni.
La domanda è quindi rigettata, non risultando provata l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro alle date rilevanti. Le spese sono compensate in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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