Finanziamento pubblico non rendicontato e revoca: responsabilità contabile del titolare (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 6 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che ottiene un finanziamento pubblico è legato all’ente concedente da un rapporto di servizio in termini di relazione funzionale, con la conseguenza che la gestione delle somme erogate è assoggettata agli obblighi di rendicontazione imposti dal bando. L’omessa rendicontazione dell’impiego delle risorse e la cessazione dell’attività prima dell’estinzione del finanziamento integrano gli estremi della responsabilità amministrativa per sviamento di risorse pubbliche. Il danno erariale è pari all’importo non restituito, maggiorato degli oneri di agevolazione calcolati al tasso legale vigente alla data di erogazione. La condotta omissiva, protratta anche nel procedimento di revoca, è connotata da dolo, quantomeno contrattuale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la titolare di un’impresa individuale, in proprio e nella qualità, chiedendo la condanna al pagamento di euro 15.858,84 in favore della società in house concedente e, per essa, della Regione. La società aveva segnalato alla Procura un prospetto di posizioni debitorie per mancate restituzioni di finanziamenti, tra cui quella dell’impresa convenuta.
Nel 2012 l’impresa aveva ottenuto un finanziamento di euro 69.080,00, in parte a carico di fondi regionali, con piano di ammortamento di sessanta mesi. L’impresa ha versato undici rate e un acconto, poi ha omesso la rendicontazione finale e ha cessato l’attività, con cancellazione dall’albo delle imprese artigiane e dal registro delle imprese nel gennaio 2015. Il concedente ha adottato la revoca totale del finanziamento nel maggio 2018, non impugnata. La convenuta non si è costituita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rilevata la ritualità della notifica della citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito la domanda è stata accolta. La Sezione ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La condotta omissiva — mancata rendicontazione e mancata restituzione del residuo — ha determinato un evidente sviamento di risorse pubbliche, aggravato dalla cessazione dell’attività prima dell’estinzione del finanziamento.
Quanto al rapporto di servizio, la Corte ha qualificato il vincolo tra beneficiario ed ente concedente come relazione funzionale, richiamando Cass. n. 5019/2010 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di fondi pubblici. La titolare, disponendo della somma erogata senza porre in essere i presupposti della legittima fruizione, ha frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione.
Il Collegio ha poi accertato il nesso di causalità: l’omessa rendicontazione ha precluso i controlli sull’effettivo impiego delle risorse, con inadempimento protrattosi fino alla revoca. Il danno erariale è stato quantificato in euro 15.858,84, di cui euro 13.088,14 per debito residuo ed euro 2.770,70 per oneri di agevolazione.
Sul piano soggettivo la Corte ha ravvisato il dolo, richiamando l’orientamento della Sezione (sentenze n. 227/2022, n. 56/2023 e n. 61/2023) sulla necessità di una condotta rigorosa nella fruizione e rendicontazione delle risorse vincolate. Ha inoltre valorizzato il silenzio serbato dalla convenuta nel procedimento di revoca, confermativo dell’inadempimento volontario dell’obbligo di rendicontazione, presupposto del controllo pubblico secondo i principi di trasparenza e verificabilità.
Nota della Redazione
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