Riscatto del servizio pre-ruolo e supervalutazione di un quinto ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 144 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla supervalutazione di un quinto del servizio prestato, previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, matura con il verificarsi del presupposto sostanziale, cioè con lo svolgimento del servizio, e non con la presentazione della domanda di riscatto. La domanda e il pagamento dell’onere costituiscono solo modalità operative di esercizio del diritto, che resta esperibile senza limiti temporali, salvo il tetto del quinquennio. Il servizio comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo e anche quale allievo, è riscattabile. La riliquidazione della pensione con il sistema interamente retributivo presuppone però una fattispecie complessa: la riscattabilità non è sufficiente, occorrendo l’effettivo pagamento degli oneri e il raggiungimento dei diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio con il grado di luogotenente dell’Aeronautica Militare e in pensione dal 1° novembre 2019 con sistema misto, chiedeva all’I.N.P.S. nel gennaio 2017 il riscatto oneroso del periodo prestato quale allievo presso la scuola specialisti, dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985, per ottenere gli aumenti dei periodi di servizio entro il limite di cinque anni.
L’Istituto rigettava l’istanza sul rilievo che, alla data della domanda, il ricorrente aveva già maturato il tetto massimo delle maggiorazioni, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi chiesti a riscatto. Il ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per la declaratoria del diritto al riscatto e, per l’effetto, per la riliquidazione del trattamento con il sistema interamente retributivo, avendo assunto di aver raggiunto diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da una lettura consolidata dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, che consente di riscattare il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, secondo il tenore letterale della rubriche dell’articolo. Richiama sul punto la propria precedente pronuncia del 14 gennaio 2022 e la decisione della Sezione Piemonte n. 249/2019.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997: gli aumenti dei periodi di servizio, anche eccedenti i cinque anni, già maturati al 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici. Da ciò la Corte trae il corollario che lo spartiacque temporale non è quello della presentazione della domanda, ma unicamente quello dello svolgimento del servizio, già acquisito alla posizione contributiva dell’interessato.
La motivazione richiama la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello, che ha affermato come il diritto non sorga con la domanda di riscatto ma con il fatto costitutivo presupposto, e come il calcolo dell’onere sia ancorato dalla legge al periodo oggetto di riscatto e non al momento della richiesta. I periodi eccedenti il quinquennio maturati dopo l’1 gennaio 1998 non saranno comunque valutati ai fini pensionistici.
La Sezione precisa inoltre, richiamando la decisione della II^ Sez. Giur. App. n. 92/2022, che è riscattabile anche il periodo di frequenza del corso presso la Scuola Allievi. Nel caso concreto il servizio è documentato dalla determina di liquidazione e dall’atto ricognitivo dell’Aeronautica, ed essendo stato reso prima del 31 dicembre 1997, il diritto al riscatto oneroso risulta maturato.
La domanda di riliquidazione retributiva è invece respinta. L’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 esige diciotto anni di anzianità utile al 31 dicembre 1995, e il ricorrente ne vantava diciassette, dieci mesi e quattordici giorni. La riscattabilità non opera automaticamente: la maggiorazione postula una fattispecie complessa, alla quale concorre il pagamento degli oneri, che non risulta avvenuto. L’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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