Decorrenza pensione privilegiata dalla domanda se causa di servizio accertata dopo congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 145 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa quando la dipendenza dell’infermità da causa di servizio sia stata accertata solo dopo la cessazione dal servizio. In tale ipotesi non opera il conferimento d’ufficio del trattamento di quiescenza previsto dall’art. 167, comma 1, D.P.R. 1092/1973, che presuppone lesioni o infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio al momento del congedo. L’art. 191, comma 3, D.P.R. 1092/1973 trova quindi piena applicazione: la domanda presentata oltre il biennio dalla maturazione del diritto produce effetti dalla data della richiesta, senza retroazione. Il riconoscimento sopravvenuto del beneficio determina la cessazione della materia del contendere sulla sola spettanza del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, sottocapo di seconda classe della Marina Militare, è stato riformato dal servizio per infermità e, previa autorizzazione ministeriale, è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa dal 3 ottobre 2011. Con verbale della Commissione medica ospedaliera di Taranto le patologie sono state ascritte alla Tabella A, categoria 8^.
Il ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della pensione privilegiata ex art. 67 D.P.R. 1092/1973 con decorrenza dal 3 ottobre 2011 e, in subordine, dalla data della domanda, deducendo il silenzio-rigetto dell’INPS. Nel corso del giudizio l’Istituto ha accolto l’istanza, riconoscendo il trattamento dalla data del 1° marzo 2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto rilevato che il sopravvenuto accoglimento della domanda amministrativa ha eliminato il contrasto sulla spettanza del beneficio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere sul riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria, richiamando il principio secondo cui tale declaratoria postula la composizione della lite e il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio per effetto di un fatto sopravvenuto (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre 2007, n. 938).
Residuava la questione della decorrenza. La determina INPS ha collocato l’erogazione al 1° marzo 2022, primo giorno del mese successivo al deposito dell’istanza amministrativa. Il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 191, comma 3, D.P.R. 1092/1973, poiché la domanda è stata presentata ben oltre il biennio dalla maturazione del diritto, individuata nel momento di cessazione del rapporto di lavoro militare (2 ottobre 2011).
La difesa del ricorrente invocava la decorrenza dal 3 ottobre 2011 sul presupposto del conferimento d’ufficio del trattamento ex art. 167, comma 1, D.P.R. 1092/1973. La Corte ha escluso l’applicabilità della norma, richiamando l’orientamento secondo cui l’iniziativa d’ufficio presuppone lesioni o infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio che abbiano comportato la cessazione dal servizio, con invalidità evidente e irreversibile; in difetto, l’interessato deve attivare il procedimento a domanda, con le decadenze previste (Corte dei conti, III Sez. Giur. App., 22 luglio 2021, n. 345).
Il dato dirimente è che la dipendenza da causa di servizio della patologia è stata accertata solo con decreto ministeriale successivo, conforme al giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, mentre il congedo per riforma risale al 2 ottobre 2011. Il verbale della Commissione medica ospedaliera si limitava a indicare la diagnosi e l’ascrivibilità tabellare. Al momento del congedo, dunque, il presupposto del riconoscimento d’ufficio non sussisteva.
Da ciò il rigetto della domanda di decorrenza dalla cessazione dal servizio e di quella, formulata all’udienza, relativa agli arretrati dal marzo 2017. Le spese di lite sono state compensate tra ricorrente e INPS, attesa la fondatezza della domanda solo quanto alla spettanza e non alla decorrenza del trattamento.
Nota della Redazione
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