Giudizio di conto: discarico dell’agente tesoriere e regolarità della gestione postale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 35 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile non ne impedisce la procedibilità, quando la lettera di accompagnamento del conto depositato, sottoscritta dall’agente, riproduca i dati essenziali della gestione e, segnatamente, il quadro riassuntivo di cassa, idoneo a ricondurne la redazione al suo sottoscrittore. Le criticità rilevate nella relazione introduttiva di irregolarità restano superate quando la documentazione prodotta dalla difesa dell’agente e la relazione integrativa del magistrato istruttore ne dimostrino la regolarità; il conto va, pertanto, dichiarato regolare e l’agente discaricato da ogni addebito. In presenza di cessione di ramo di azienda e di vicende societarie del raggruppamento temporaneo aggiudicatario del servizio di tesoreria, la legittimazione passiva va affermata esclusivamente in capo alla società cessionaria dei rapporti attivi e passivi.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul conto giudiziale reso dall’istituto tesoriere della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2018. La relazione di irregolarità aveva segnalato, tra l’altro, che il conto depositato risultava firmato per regolarità dal dirigente del settore Bilancio dell’amministrazione, ma non dall’agente contabile tesoriere; erano inoltre emerse criticità sulla riconducibilità univoca di taluni prelievi dai conti postali alle relative reversali di incasso.
La difesa dell’istituto tesoriere ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo in via preliminare l’integrazione del contraddittorio verso altro istituto facente parte del raggruppamento temporaneo aggiudicatario, e nel merito ha depositato la documentazione attestante il riversamento delle somme. Dopo la rimessione degli atti al magistrato istruttore, la relazione integrativa ha riscontrato positivamente la gestione dei conti postali, concludendo per l’approvazione del conto e il discarico del contabile.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare il Collegio ha dato continuità al proprio precedente n. 222/2023, ravvisando la sovrapponibilità delle fattispecie. È stata così affermata la legittimazione passiva esclusiva della società cessionaria di tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’originario istituto, quale agente tesoriere per l’esercizio considerato, ferma restando la diversità delle gestioni finanziarie di riferimento.
Nel merito, la Corte ha ritenuto superata la questione della mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente. La lettera di accompagnamento del conto depositato, sottoscritta dall’istituto tesoriere, riproduce i dati contabili riassuntivi e il quadro riassuntivo di cassa, ed è quindi idonea a ricondurre la redazione del conto al suo sottoscrittore, anche in ragione della concordanza tra i dati del conto giudiziale e quelli della nota di accompagnamento. Il Collegio ha richiamato, sul punto, i precedenti della stessa Sezione relativi agli esercizi 2017 e 2019.
Quanto all’esame delle scritture contabili, la Corte ha valutato il bollettario completo delle entrate, il riepilogo dei prelevamenti con l’indicazione delle reversali operate e dei dati di accredito all’ente. Tenuto conto della relazione conclusiva del magistrato istruttore e delle conclusioni delle parti, tutte le criticità riscontrate in via introduttiva sono state ritenute superate.
Il conto giudiziale è stato pertanto dichiarato regolare e l’agente contabile discaricato da ogni addebito. La Corte non ha dato luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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