Carenza sopravvenuta di interesse e spese compensate nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 177 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare contrasto solo sulle spese di lite, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Se invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, il giudice non pronuncia la cessazione: ove il fatto abbia soddisfatto il diritto azionato, valuta l’interesse ad agire e dichiara l’esistenza del diritto con il sopravvenuto difetto di interesse per i profili ulteriori. L’interesse ad agire deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, e la sua verifica precede logicamente ogni valutazione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza, è in quiescenza dal 25 giugno 2021 con sistema di calcolo misto. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato quindici anni e sei mesi di anzianità utile, comprese le maggiorazioni di legge. Per la quota retributiva l’INPS applicava l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 invece dell’art. 54. Dopo una diffida rimasta senza esito, il pensionato ha chiesto il ricalcolo con la percentuale del 44% e la condanna dell’Istituto agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione.
Costituendosi, l’INPS ha depositato la determina di ricalcolo e il cedolino della rata di luglio 2022: la pensione è passata da 2.854,79 a 2.952,11 euro. Su questa base l’Istituto ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, richiesta ribadita all’udienza del 20 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla ricostruzione dell’istituto, richiamando Cass. n. 21757 del 2021. La cessazione della materia del contendere richiede conclusioni conformi di entrambe le parti sul venir meno della contestazione; quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, l’apprezzamento del fatto, se dimostrato, non conduce a quella pronuncia.
Nel caso concreto il ricorrente non è comparso all’udienza. Per il giudice tale condotta è sintomatica del venir meno dell’interesse alla domanda originaria e conferma il carattere satisfattivo dell’assetto determinatosi: l’INPS ha applicato il coefficiente di rendimento del 2,445% per anno sulle anzianità maturate al 31 dicembre 1995.
La decisione non è quindi di cessazione, ma di accertamento del sopravvenuto difetto di interesse ad agire, in linea con l’orientamento per cui l’interesse deve essere concreto e attuale e permanere fino alla decisione, donde la verifica prioritaria rispetto al merito.
Quanto alle spese, la complessità della questione e l’incertezza interpretativa, superata solo dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, ne impongono l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Nulla è dovuto per le spese di giustizia, stante la gratuità del rito.
Nota della Redazione
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