Recupero indebito pensionistico da conoscibilità redditi trasmessi da Agenzia entrate (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 157 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per il recupero dell’indebito pensionistico, previsto dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, decorre dal momento in cui i dati reddituali entrano nella disponibilità giuridica dell’INPS. Quando i redditi diversi da pensione sono conosciuti indirettamente, tale momento coincide con la trasmissione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate, non con l’effettiva acquisizione nelle banche dati dell’Istituto. La regolare dichiarazione fiscale del pensionato non integra di per sé un legittimo affidamento ostativo al recupero, ove i dati non fossero conoscibili dall’Ente prima di quella trasmissione. Il recupero è pertanto tempestivo se l’avviso di debito è pervenuto entro l’anno civile successivo alla comunicazione dei dati.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta e di pensione ai superstiti, impugna due provvedimenti con cui l’INPS le contesta il pagamento di somme non dovute per superamento dei limiti di cumulo reddituale, con recupero rateizzato a partire dal gennaio 2022 e dal dicembre 2022. I due indebiti riguardano, rispettivamente, l’anno d’imposta 2018 e l’anno d’imposta 2019.

La pensionata deduce l’irripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 13 legge n. 412/1991, per carenza di dolo e per decadenza annuale dell’Istituto. Sostiene di aver regolarmente dichiarato i redditi con modello 730 e richiama la circolare INPS n. 195/2015, secondo cui l’onere di comunicazione all’Ente grava solo sui titolari di prestazioni che non comunichino integralmente i dati all’Amministrazione finanziaria. L’INPS resiste, eccependo la tempestività delle azioni di recupero.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e la Tabella F prevedono la riduzione del trattamento di reversibilità in caso di superamento dei limiti di cumulo con i redditi del beneficiario. Ne deriva un obbligo di comunicazione tempestiva delle variazioni reddituali, desumibile dagli artt. 197, comma 7, e 86, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, ritenuti ancora vigenti.

Il punto centrale è il contemporamento tra esigenze di recupero e tutela dell’affidamento. La Corte richiama la propria sezione piemontese (n. 147/2020) e le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: una volta cristallizzatasi la prestazione, il recupero è condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione. Il perimetro è offerto dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone la verifica annuale e il recupero entro l’anno successivo.

Quanto al momento di decorrenza, il giudice segue la circolare INPS n. 47/2018. Per i redditi conosciuti direttamente il termine decorre dalla liquidazione della prestazione; per i redditi trasmessi dall’Amministrazione finanziaria, dalla trasmissione dei dati. Da quel momento gli stessi sono giuridicamente nella disponibilità dell’Istituto, e non può rimettersi la decorrenza alla condotta arbitraria dell’Ente.

Nel caso concreto il superamento dei limiti è dovuto a redditi diversi da quelli pensionistici. L’INPS ha dimostrato, con le comunicazioni acquisite d’ufficio, di aver ricevuto i dati dall’Agenzia delle entrate nel luglio 2020 e nel luglio 2021, con avvisi pervenuti nel novembre 2021 e nel novembre 2022. Il termine di decadenza è quindi rispettato.

La Corte esclude la formazione di un legittimo affidamento, benché la ricorrente abbia correttamente dichiarato i redditi, poiché gli stessi non erano conoscibili dall’INPS prima delle comunicazioni ricevute. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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