TEFA, l’aggio del concessionario è a carico della Provincia impositrice (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 15 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TEFA, il compenso dovuto al concessionario per l’attività di riscossione è posto dalla legge a carico dell’ente impositore, che è la Provincia, e non del Comune. L’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992 consente al concessionario di dedurre la quota del compenso della riscossione dall’ammontare del tributo prima del versamento alla tesoreria provinciale. La commissione dello 0,30 per cento spettante al Comune, prevista dal comma 5, ha natura distinta e va scorporata dalla quota del tributo riversando alla Provincia. Ne deriva che le detrazioni per aggio e IVA su aggio operate sulla quota TEFA non costituiscono un indebito ammanco, quando la riscossione sia unitaria con la tassa sui rifiuti e il rapporto convenzionale sia disciplinato dall’ente locale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dalla società concessionaria del servizio di riscossione per il Comune, relativo alla TEFA di spettanza provinciale per l’esercizio 2017. Il conto era stato depositato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria dall’Amministrazione provinciale. Il Magistrato istruttore, con la relazione introduttiva, aveva prospettato l’improcedibilità del conto, ritenendo che il rapporto di servizio si fosse instaurato tra Provincia e Comuni e che il conto avrebbe dovuto essere reso al Comune, quale agente contabile principale, e non alla Provincia.

In via subordinata, l’istruttore aveva ipotizzato l’irregolarità della gestione con un ammanco, inizialmente quantificato in una prima misura e poi, con la relazione integrativa, in una somma maggiore, derivante dall’impropria applicazione dell’aggio sulla quota TEFA di spettanza provinciale. Il conto veniva successivamente dichiarato procedibile con sentenza-ordinanza, con trasmissione degli atti al magistrato istruttore per la relazione integrativa. La società ha resistito chiedendo di accertare la regolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del tributo. L’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 stabilisce che il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti solidi urbani e che al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Il successivo comma 7 prevede che l’ammontare del tributo, riscosso unitamente alla tassa, sia versato dal concessionario direttamente alla tesoreria provinciale, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione.

La Corte sottolinea la differenza concettuale tra i due istituti: la commissione del comma 5, riconosciuta al Comune per l’attività di liquidazione e iscrizione a ruolo, e la quota del compenso della riscossione del comma 7, che il concessionario deduce prima del versamento. Si tratta di voci autonome, con causa e destinatari diversi.

Il richiamo all’art. 61 del d.P.R. n. 43/1988 conferma l’impostazione. Il comma 5 di tale disposizione pone espressamente a carico degli enti impositori il pagamento della commissione e dei compensi per la riscossione, mentre il comma 6 riserva ai contribuenti altre voci. Nel caso della TEFA, dunque, il soggetto tenuto al compenso della riscossione è la Provincia, per espressa previsione di legge. L’accordo pattizio tra Comune e concessionario opera su un piano meramente esecutivo e non può derogare alla disciplina normativa.

Il Collegio non contesta, in ogni caso, il quantum debeatur del corrispettivo determinato dal Comune, che segue in certa misura la sorte del tributo a cui accede, in ragione della prevista contestualità della riscossione. Venuta meno la contestazione sull’illegittimità delle detrazioni operate a monte, la Corte dichiara regolare il conto. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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