Errore scusabile sul termine del piano di riequilibrio e dissesto automatico (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 14 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, il termine perentorio di novanta giorni per l’adozione del piano, previsto dall’art. 243-bis, co. 5, TUEL, decorre dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura, da individuarsi ai sensi dell’art. 134, co. 3, TUEL, senza che su di essa incida il periodo di quindici giorni di pubblicazione all’albo pretorio ex art. 124 TUEL, che assolve alla sola funzione di pubblicità-notizia. Tuttavia, in presenza di un contrasto giurisprudenziale non ancora composto da pronunce munite di auctoritas, l’ente locale che abbia confidato nella tesi del decorso dei termini dalla conclusione della pubblicazione versa in errore scusabile, che preclude l’applicazione automatica delle conseguenze previste dall’art. 243-quater, co. 7, TUEL. La Sezione regionale di controllo non può quindi trasmettere gli atti al Prefetto per la dichiarazione di dissesto senza avere previamente accertato la sussistenza delle condizioni sostanziali di squilibrio strutturale.
Il Fatto
Un Comune, dopo avere approvato la delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha adottato il relativo piano con successiva delibera consiliare. La Sezione regionale di controllo ha accertato l’intempestività dell’adozione del piano, ritenendo che il termine di novanta giorni dovesse computarsi dalla scadenza dei dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione, a norma dell’art. 134, co. 3, TUEL, e non dalla conclusione del diverso periodo di quindici giorni di pubblicazione all’albo pretorio.
Da tale accertamento la Sezione ha fatto discendere l’automatica applicazione dell’art. 243-quater, co. 7, TUEL, con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto per l’assegnazione al Consiglio del termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto. Il Comune ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, deducendo l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale non risolto e la mancata considerazione della propria situazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno accolto il ricorso sul primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Il Collegio ha ricostruito il quadro interpretativo relativo al coordinamento tra l’art. 124 TUEL e l’art. 134 TUEL, rilevando che la soluzione accolta dalla Sezione regionale non è univocamente condivisa.
In senso contrario militano pronunce della giurisprudenza civile e amministrativa, tra cui Cass. civ., Sez. I, n. 4397 del 1999, nonché decisioni del TAR Sardegna n. 709/2022 e del TAR Campania, Napoli, n. 5463/2016, oltre a un parere del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2006. Anche una parte della giurisprudenza contabile, con la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 104/2018, ha ritenuto che il termine di dieci giorni decorra dallo spirare del termine di quindici di pubblicazione.
Di fronte a un contrasto giurisprudenziale persistente, che nessuna statuizione munita di auctoritas ha composto, e in assenza di interventi ex art. 17, co. 31, d.l. n. 78 del 2009, art. 6, co. 4, d.l. n. 174 del 2012 o art. 8 del d.lgs. n. 174 del 2016, le Sezioni riunite hanno ritenuto configurabile l’errore scusabile in capo all’ente locale.
Il Collegio ha tuttavia precisato che gli argomenti a sostegno della tesi della Sezione regionale restano solidi: l’art. 134 TUEL fissa la data certa di esecutività dell’atto, mentre l’art. 124 TUEL realizza la pubblicità presso i terzi mediante presunzione di conoscenza. Le due disposizioni assolvono quindi a funzioni distinte e non sovrapponibili.
L’accoglimento del ricorso comporta il venir meno dell’automatismo applicato dalla Sezione regionale, che dovrà svolgere l’attività valutativa di propria competenza in relazione al piano di riequilibrio dell’ente. Restano assorbite le questioni relative ai miglioramenti della situazione finanziaria intervenuti nelle more del giudizio e alle relative conseguenze giuridiche.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.