Pensione reversibilità orfano maggiorenne inabile rileva stato bisogno al decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 160 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile, ai sensi dell’art. 13 R.D.L. n. 636/1939 come sostituito dall’art. 22 L. n. 903/1965, richiede il concorso del requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e del requisito economico del carico del genitore al momento del decesso. L’accertamento va compiuto con riferimento alla data di apertura della successione, non alla successiva valutazione amministrativa. La natura dichiarativa dell’accertamento consente al giudice di verificare i presupposti anche quando l’istituto previdenziale non abbia ancora provveduto sull’istanza. L’erede può reclamare i ratei maturati dal de cuius e non corrisposti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Il diritto non è soggetto a prescrizione, ma non è trasmissibile iure successionis nella sua titolarità.

Il Fatto

Il ricorrente, fratello di un soggetto deceduto, aveva presentato in data 13 luglio 2020 domanda di pensione di reversibilità del padre, sul cui trattamento di quiescenza erogato dall’I.N.P.S. il beneficio era invocato. La domanda era stata rigettata. Deceduto il richiedente, la sorella – unica erede legittima – ha agito in giudizio per l’accertamento del diritto del de cuius e per la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati, con decorrenza dal mese successivo al decesso del genitore, oltre interessi e rivalutazione.

L’I.N.P.S., costituitosi, ha eccepito l’infondatezza della pretesa per insussistenza del requisito sanitario e del requisito economico. Il giudice ha disposto acquisizioni documentali presso l’Agenzia delle Entrate e il Comune di residenza, nonché un parere al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha innanzitutto affermato la qualità di erede della ricorrente. Il certificato storico di stato di famiglia, unitamente all’allegazione della qualità di erede in giudizio, integra una presunzione iuris tantum di accettazione tacita dell’eredità, in linea con Cass. civ. Sez. III n. 16814 del 2018 e con l’indirizzo di Cass. civ. Sez. III n. 14081 del 2005. Parimenti sussistono legittimazione e interesse ad agire: è rilevante la presentazione dell’istanza amministrativa, mentre è irrilevante che l’I.N.P.S. non avesse ancora provveduto prima del decesso, poiché l’accertamento in fase amministrativa ha natura dichiarativa (richiamata Cass. civ. Sez. Lav. n. 1606 del 1990).

Nel merito, la Corte ha ricondotto la fattispecie all’art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, che ha esteso alle pensioni pubbliche la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, e quindi all’art. 13 R.D.L. n. 636/1939 come sostituito dall’art. 22 L. n. 903/1965. Quanto al requisito economico, richiamata la circolare INPS n. 185 del 2015 e la Corte conti Sez. giur. Puglia n. 344 del 2023, il giudice ha verificato che il de cuius non aveva presentato dichiarazioni dei redditi per il 2014 e il 2015, non superando la soglia dell’art. 14-septies L. n. 33/1980, e che risultava fiscalmente a carico del padre nel biennio antecedente al decesso. Il mantenimento abituale è stato desunto dal comportamento effettivo del dante causa, desumibile dalle dichiarazioni reddituali.

Quanto al requisito sanitario, ex art. 8 L. n. 222/1984, il giudice ha aderito al parere del Collegio Medico Legale, giudicato congruo, motivato ed esente da vizi logici. Il C.M.L. ha ricostruito il quadro clinico – uremia cronica con trattamento emodialitico plurisettimanale, cardiopatia ipertensiva, anemia e sindrome ansioso-depressiva – e ha concluso per l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa già dal 2013 e dunque alla data del decesso del genitore, dissentendo dalla diversa valutazione della Commissione medica di verifica. La documentazione prodotta dalla ricorrente ha confermato l’elevata frequenza del trattamento dialitico negli anni 2014 e 2015.

La Corte ha quindi riconosciuto il diritto del de cuius alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 1° agosto 2020 e fino al decesso, con pagamento dei ratei all’erede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (richiamate Corte conti SS.RR. n. 10 del 2002). L’I.N.P.S., soccombente, è stato condannato alle spese di lite, liquidate in Euro 600,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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