Inammissibile il ricorso alla Corte dei conti senza diniego o diffida (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 165 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile quando manchi la condizione di proponibilità prevista dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che la impone ove si propongano domande sulle quali l’amministrazione non abbia provveduto e non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida. È necessaria, a tal fine, la previa adozione di un provvedimento definitivo lesivo dell’interesse pensionistico, oppure un comportamento cui la legge attribuisca valore equipollente al diniego. Il verbale della Commissione Medica per l’invalidità civile, in quanto atto endoprocedimentale relativo a un procedimento autonomo e distinto, è privo di autonoma efficacia lesiva e non integra il presupposto del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS, ha chiesto l’accertamento del requisito sanitario per ottenere la maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di servizio prestato, prevista dall’art. 80, comma 3, L. 388/2000. La Commissione Medica per gli invalidi civili lo aveva riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 50%, mentre egli assumeva patologie comportanti un’invalidità pari o superiore al 75%.
Dopo la domanda amministrativa del luglio 2022, il ricorrente aveva adito il Giudice del Lavoro di Trani con ricorso ex art. 445-bis c.p.c.; all’udienza del 15 settembre 2023 quel giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza di regolare istanza, omessa adozione di un provvedimento negativo e carenza di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile afferma in via preliminare la propria giurisdizione, richiamando Corte di cassazione, SS.UU., 13 maggio 2021, n. 12903, sulla base dell’estratto contributivo da cui risulta l’iscrizione del ricorrente alla Gestione Dipendenti Pubblici. Tale affermazione resta però circoscritta al mero accertamento dello stato invalidante e lascia impregiudicata ogni valutazione sulle cause di inammissibilità della domanda.
La Corte ritiene regolarizzata la procura alle liti, depositata nel termine assegnato con autentica munita di firma digitale del difensore, in applicazione dell’art. 83 c.p.c. richiamato dall’art. 29 c.g.c.
Nel merito dell’eccezione, il Collegio osserva che l’INPS ha confermato la presentazione della richiesta nel luglio 2022, ma non risulta alcuna determina negativa sull’istanza, né la notifica di una diffida a provvedere. La carenza di tali elementi integra l’inammissibilità del ricorso per difetto della condizione di proponibilità dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. Occorre, infatti, un provvedimento definitivo lesivo oppure un comportamento equipollente al diniego.
Il giudice esclude, inoltre, che il verbale della Commissione Medica del 6 giugno 2022 possa valere quale atto lesivo. Esso è antecedente alla domanda amministrativa e attiene all’invalidità civile, procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla maggiorazione contributiva figurativa. La nota INPS dell’8 giugno 2022 di trasmissione del verbale precisa che gli accertamenti sono impugnabili innanzi al giudice ordinario e non contiene riferimenti al giudice contabile, come già rilevato da Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 546/2019. Il verbale, in quanto atto endoprocedimentale, resta comunque privo di autonoma efficacia lesiva, secondo Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 526/2022.
La definizione del giudizio in rito giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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