Non luogo a deliberare se l’acquisizione societaria precede il controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 182 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sull’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, ha natura preventiva e deve necessariamente precedere la stipula dell’atto negoziale. L’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. Ne consegue il non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo e le eventuali ipotesi di responsabilità. L’anticipata esecuzione dell’operazione sottrae illegittimamente all’organo di controllo un vaglio obbligatorio sulla sussistenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

Un Comune trasmetteva alla Sezione regionale di controllo, con comunicazione del 20 novembre 2024, il verbale di deliberazione del Consiglio comunale con cui si approvava, proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta, l’acquisto da parte di una società interamente pubblica della quota di capitale di un consorzio affidatario in house providing della gestione del servizio idrico integrato. La stessa deliberazione attribuiva valore di autorizzazione e ratifica all’atto di acquisto già sottoscritto in data 30 aprile 2024.

Il percorso societario era stato scandito dalle determinazioni dell’Autorità d’Ambito, che aveva individuato il gestore unico provinciale e fissato il termine per la pubblicizzazione della società partecipata. Alla comunicazione era allegato il parere favorevole dell’organo di revisione, volto a evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e a consentire l’esercizio del controllo analogo congiunto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che l’acquisizione della partecipazione si era verificata in data 30 aprile 2024, come confermato dalla visura camerale acquisita d’ufficio. L’operazione risultava quindi antecedente non solo al pronunciamento della Corte e alla scadenza del termine per il controllo, ma alla stessa deliberazione consiliare, che pertanto interveniva in mera ratifica di un’operazione già perfezionata.

Il richiamo alle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022, resa in sede di questione di massima, consente di qualificare il pronunciamento ex art. 5, comma 4, TUSP come espressione di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Nonostante il nomen juris di parere, la funzione non è consultiva ma di verifica preventiva.

Da ciò discende che l’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito integra una fattispecie eccentrica: essa non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti, né l’esito negativo può tradursi nell’onere per l’Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni del discostamento, essendo il negozio già stipulato. Nello stesso senso la Sezione richiama la propria precedente deliberazione n. 57/2023/SRCPIE/PASP.

La Corte sottolinea come l’art. 5 TUSP imponga un vaglio preventivo che deve necessariamente precedere la stipula dell’atto negoziale, estendendosi alla verifica della stretta necessità della partecipazione e alla sostenibilità, efficienza, efficacia ed economicità dell’operazione. L’ingresso anticipato nella compagine societaria — non giustificato da ragioni di urgenza, atteso che il percorso era scadenzato da tempo — sottrae di fatto l’operazione a un giudizio obbligatorio della Corte.

Il comportamento del Comune costituisce violazione di una norma inderogabile. Restano impregiudicate le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani periodici di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP, e ferme restando, secondo le regole ordinarie, le eventuali ipotesi di responsabilità. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione consiliare trasmessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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