La rinuncia agli atti e la presa d’atto dell’amministrazione come accettazione tacita (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 82 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione del processo quando sia accettata dalla controparte costituita. La presa d’atto della rinuncia, espressa in udienza dall’ente pubblico convenuto, integra accettazione tacita della rinuncia medesima, non richiedendo formule sacramentali. Parimenti, l’inerzia serbata dall’amministrazione non comparso, ritualmente invitata dal giudice a manifestare il proprio avviso con avvertenza che il silenzio sarebbe stato valutato come accettazione implicita, produce il medesimo effetto. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 116, comma 7, c.g.c., con integrale compensazione delle spese in assenza di contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito la Sezione giurisdizionale per la Puglia chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata a decorrere dalla data del transito nei ruoli civili. Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 01 marzo 2024, il difensore del ricorrente comunicava la rinuncia agli atti del giudizio.

All’udienza del 13 marzo 2024 il difensore dell’I.N.P.S., preso atto della rinuncia, chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio. Il Ministero della Difesa, costituito in proprio, non compariva; con ordinanza a verbale il giudice lo invitava a comunicare il proprio avviso, avvertendo che il mancato riscontro sarebbe stato valutato come accettazione implicita. Nessuna comunicazione perveniva nei termini.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla verifica dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e alla qualificazione delle condotte tenute dalle amministrazioni convenute a fronte della rinuncia stessa.

Il giudice monocratico esamina anzitutto la posizione dell’I.N.P.S. e rileva che la dichiarazione di presa d’atto espressa in udienza dal difensore dell’Istituto deve essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia formulata dal ricorrente. Sul punto richiama il precedente della Corte dei conti, III Sez. Giur. App., 15 giugno 2021, n. 311, che conforta l’orientamento secondo cui la presa d’atto equivale ad accettazione.

Quanto alla posizione del Ministero della Difesa, non comparso, il giudice valorizza l’ordinanza a verbale con cui è stato richiesto all’amministrazione di comunicare il proprio avviso, con esplicita segnalazione che il mancato riscontro sarebbe stato giudicato come accettazione implicita. La circostanza che nei termini assegnati nessuna comunicazione sia pervenuta consente di qualificare il silenzio come accettazione tacita della rinuncia.

Ricostruito in tal modo il quadro delle posizioni processuali, il collegio — nella specie il giudice monocratico — ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, applicando l’art. 116, comma 7, c.g.c. La decisione non si pronuncia sulle spese, in coerenza con l’esito meramente processuale della vicenda.

Il provvedimento dispone inoltre, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, l’annotazione a tutela dei dati personali della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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