Discarico dell’agente contabile per furti non imputabili e assenza di nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 417 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile consegue all’accertamento dell’assenza del nesso di causalità tra la condotta gestoria e gli ammanchi contestati, oltre che della carenza dell’elemento soggettivo. Gli obblighi di custodia e le connesse responsabilità dell’agente si esauriscono con il compimento delle attività giornaliere previste dal contratto, dovendosi la consegna dei valori rendere possibile dall’amministrazione committente, tenuta a organizzare il proprio personale. L’assenza di un espresso provvedimento di discarico adottato dall’amministrazione non preclude al giudice contabile la pronuncia di discarico, ove risulti il rispetto delle previsioni contrattuali e manchi una specifica doglianza dell’ente sulla custodia dei valori. Ne deriva che è preclusa la pronuncia di condanna dell’agente contabile quando il mancato riversamento non sia a lui imputabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti è investita, su istanza della Sezione ai sensi dell’art. 147 c.g.c., del giudizio di conto relativo alla gestione 2019 della cassa aziendale dell’ASL di Latina da parte dell’agente contabile società affidataria del servizio. La relazione di irregolarità contestava una non corretta rappresentazione dei dati del conto giudiziale: mancata corrispondenza tra importi incassati in contanti e totali riportati; difformità tra versamenti in tesoreria e prospetto di conto; presenza di un ammanco e di furti, questi ultimi per complessivi € 14.234,31, privi di provvedimenti amministrativi di discarico.
L’amministrazione sanitaria ha fornito chiarimenti in ordine alle differenze sugli incassi e ai bollettini di versamento; quanto ai furti ha richiamato le relazioni interne e la quietanza di rimborso assicurativo. È intervenuta in giudizio la responsabile della commessa nominata dalla società, deducendo la corretta esecuzione delle obbligazioni e l’avvenuto versamento della somma dell’ammanco. All’udienza le parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura del giudizio di conto, costituzionalmente necessario e officioso, richiamando il principio per cui chi ha il maneggio di denaro o risorse pubbliche deve rendere conto della gestione. Sottolinea la bipartizione del giudizio: nella prima fase il relatore esamina il conto e può proporre il discarico ove questo chiuda in pareggio e risulti regolare ai sensi dell’art. 146, comma 1, c.g.c.; in caso contrario, depositata la relazione, il Presidente fissa con decreto l’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.g.c. I provvedimenti del Collegio hanno natura giurisdizionale e possono consistere in mere dichiarazioni di regolarità o irregolarità del conto, ovvero in statuizioni condannatorie in presenza di un ammanco imputabile al contabile.
Nel merito, la Corte ritiene giustificate le differenze sugli incassi in contanti: il prospetto prodotto dall’amministrazione dimostra il pareggio, con esclusione di una modesta somma dettagliatamente documentata. Parimenti giustificato risulta l’ammanco di € 424,84, in relazione al quale è documentato l’avvenuto riversamento a mezzo bonifico bancario del marzo 2024.
Le criticità residue riguardano gli importi dei furti, privi di idonea documentazione giustificativa. Il Collegio ritiene tuttavia idonee al discarico le giustificazioni rese dall’amministrazione e dalla responsabile della commessa. Alla luce delle specificità del caso concreto — assenza di cassaforte nella disponibilità esclusiva dell’agente, impossibilità di consegnare i valori al personale del committente secondo le previsioni contrattuali, proprietà dei locali e dei mezzi in capo al committente — emerge che il mancato riversamento non è imputabile al contabile né per carenza dell’elemento soggettivo, né per assenza del nesso di causalità con eventuali violazioni degli obblighi incombenti.
Richiamando le istruzioni operative allegate al contratto, la Corte evidenzia che la responsabilità dell’agente per le somme introitate si esaurisce all’atto della consegna del plico, secondo le modalità previste dal contratto. Gli obblighi di custodia e le relative responsabilità terminano con la conclusione delle attività giornaliere; la consegna deve essere resa possibile dall’amministrazione, tenuta a organizzare il personale addetto. Nel caso concreto le attività di custodia e consegna sono state eseguite correttamente, senza un inadempimento specifico causalmente rilevante rispetto ai furti occorsi: la sicurezza dei locali non è mai stata appannaggio esclusivo dell’agente.
Il Collegio afferma infine che l’assenza di un espresso provvedimento di discarico da parte dell’amministrazione non inficia la facoltà del giudice contabile di provvedere in tal senso in sede di giudizio di conto, atteso il rispetto delle previsioni contrattuali e l’assenza di una specifica doglianza dell’ente. È quindi preclusa una pronuncia di condanna dell’agente contabile; il discarico determina la condanna dell’amministrazione alle spese di lite in favore della parte intervenuta.
Nota della Redazione
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