Pensione privilegiata tabellare e sindacato del giudice sul giudizio medico-legale della CMO (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 161 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al diritto alla pensione privilegiata tabellare, il giudice contabile non è vincolato al giudizio diagnostico espresso dalla CMO in sede di visita collegiale. Ove la consulenza tecnica d’ufficio accerti una diagnosi diversa e più grave rispetto a quella posta a base del decreto ministeriale di diniego, il giudice può discostarsi dal giudizio dell’organo sanitario militare, purché il parere del CTU sia immune da censure sotto il profilo metodologico e logico. Il riconoscimento del trattamento privilegiato vitalizio presuppone l’accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio, della non migliorabilità della lesione e della sua ascrivibilità tabellare ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 1092/1973. La decorrenza del beneficio è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa di aggravamento, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, soldato collocato in congedo per fine ferma nel 1996, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una frattura del radio sinistro, ascritta alla Tab. B e indennizzata una tantum, poi integrata da un’ulteriore annualità di Tab. B a seguito di nuova domanda di aggravamento. La CMO di Bari, con verbale del 19 giugno 2017, aveva confermato la diagnosi di esiti di frattura con lieve incidenza funzionale.

Il Ministero della Difesa, con decreto n. 19 del 3 marzo 2018, aveva negato l’ulteriore aggravamento. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare di settima categoria, previa CTU, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 15 giugno 2016. L’Amministrazione si è costituita eccependo che il petitum investe questioni medico-legali rientranti nella discrezionalità tecnica dell’organo sanitario militare.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio affidandola all’UML presso il Ministero della Salute, con quesiti volti a stabilire la diagnosi esatta alla data della visita collegiale e l’ascrivibilità tabellare dell’infermità. Dopo successivi rinvii, il CTU ha depositato il proprio giudizio il 7 novembre 2023, concludendo che la diagnosi corretta doveva essere considerata quella di “esiti di duplice frattura scomposta di radio e ulna sinistra”, con sofferenza neurogena del mediano e dell’ulnare, e che la stessa era ascrivibile all’ottava categoria, Tabella A.

La Corte dei conti ha ritenuto di condividere integralmente le conclusioni dell’ausiliario, qualificandole come immuni da censure, adeguatamente motivate sul piano medico-legale e metodologico, convincentemente argomentate ed esenti da errori di metodo o vizi logici. Il CTU, in particolare, ha fondato il proprio giudizio sull’esame approfondito della documentazione sanitaria allegata, dalla quale emergeva una riduzione della forza di prensione della mano sinistra valutabile a un terzo rispetto alla mano destra, oltre a un dismorfismo anatomico documentato strumentalmente.

Su questa base il giudice ha rilevato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l’ottenimento del trattamento tabellare vitalizio: riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, non migliorabilità della lesione stante la sua vetustà, ascrizione all’ottava categoria Tab. A, e ricorrenza dei presupposti dell’art. 67 del d.lgs. n. 1092/1973. Ha quindi accolto il ricorso.

La decorrenza del beneficio è stata fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di aggravamento del 15 giugno 2016, con diritto agli arretrati maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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