Responsabilità contabile dell’agente di cassa per mancato riversamento degli incassi ticket (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 162 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’addetto alla riscossione delle somme introitate a titolo di ticket sanitario, ancorché dipendente di una società privata affidataria del servizio, è agente contabile quando esercita il maneggio di denaro pubblico, con la conseguente giurisdizione della Corte dei conti. In tal caso la responsabilità è contabile in senso stretto e non amministrativa: il pubblico ministero contabile non deve provare il dolo o la colpa grave, gravando sull’agente l’onere di giustificare l’ammanco. Il dolo o la colpa grave emergono in re ipsa dalla mancata dimostrazione che il danno sia conseguenza di forza maggiore o caso fortuito. Il mancato riversamento degli incassi entro i termini regolamentari integra il danno erariale diretto e imputabile all’agente.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un addetto alla cassa del centro unico di prenotazione presso un presidio sanitario territoriale, chiedendo la condanna al risarcimento in favore dell’azienda sanitaria locale di un importo superiore a 18.000 euro. La segnalazione proveniva dalla Guardia di Finanza ed era scaturita da un procedimento penale per peculato.
Secondo la ricostruzione dell’accusa, il convenuto, dipendente della società affidataria del servizio di gestione e riscossione degli incassi, aveva omesso di consegnare al soggetto incaricato del ritiro le somme riscosse nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014. La Procura riteneva di ascrivere il danno in via esclusiva al convenuto, prosciogliendo gli altri soggetti destinatari dell’invito a dedurre. Il convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, attesa la regolare notifica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nelle deduzioni difensive. Respinta è l’eccezione di sospensione necessaria in attesa dell’esito del processo penale: secondo la giurisprudenza contabile richiamata, la sospensione richiede un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra i giudizi, non una mera coincidenza di fatti. Nel caso di specie il pregiudizio erariale è configurabile a prescindere dall’accertamento del reato contestato.
Nel merito, la Corte qualifica la fattispecie come responsabilità contabile in senso stretto, fondata sugli artt. 74 e 85 del r.d. n. 2440/1923 e sull’art. 54 del r.d. n. 1214/1934. Il convenuto era titolare di una gestione contabile pubblicistica, costituita in entrata dagli incassi dei ticket e in uscita dai versamenti in tesoreria. La qualifica di agente contabile deriva dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e prescinde dal titolo, pubblico o privato, della gestione: rileva la natura del danno e il maneggio del denaro.
Il regime probatorio è quello tipico della responsabilità contabile. La Corte richiama il principio per cui il pubblico ministero non ha l’onere di provare il dolo o la colpa grave, mentre l’agente deve dimostrare che l’ammanco deriva da causa a lui non imputabile. Su questa linea sono citate Corte conti, sez. II di appello, n. 69 del 2004 e n. 195 del 1985, oltre a Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 11 del 2021.
La prova del danno si fonda sugli estratti del giornale di cassa, sui contratti e sui tabulati delle presenze. Per i mesi di luglio e agosto 2014 non risulta alcun riversamento; per giugno il versamento fu solo parziale, con un residuo di 1.320,04 euro. Il Collegio ritiene il mancato riversamento imputabile a una scelta volontaria e consapevole e liquida il danno in 18.196,94 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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