Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 123 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto giudiziale, introdotto con ricorso del Procuratore regionale al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il successivo deposito del conto da parte dell’agente contabile in ottemperanza al decreto che ha fissato i termini comporta la cessazione della materia del contendere. Il giudizio viene definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salvo il ricorso alla fase collegiale in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha depositato ricorso per resa di conto, iscritto al registro di segreteria, chiedendo al giudice monocratico di fissare un termine per la presentazione del conto giudiziale riferito all’esercizio 2018, con richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento, di fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile e di declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di deposito o formazione d’ufficio del conto.
Il giudice monocratico, con decreto del 15 maggio 2020, ha fissato i termini per la presentazione e il deposito. Successivamente il comune ha comunicato che le strutture interessate, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto giudiziale, allegandolo debitamente parificato. Con istanza depositata il 26 settembre 2024 il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il rito speciale della resa di conto. Il giudizio, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c..
A sostegno della ricostruzione il Collegio richiama plurimi precedenti di altre sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016, Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018 e 167/2019 e Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019.
Passando al merito, il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. Il giudice ne trae la conseguenza che, recependo le richieste del P.M., deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio indicato in epigrafe.
Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sul punto richiama Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019 e, ancora, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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