Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 26 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, in pendenza del giudizio, sopravvenga un fatto che soddisfi integralmente la pretesa azionata. In tale ipotesi il giudice condanna la parte che avrebbe dovuto provvedere sin dall’origine al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. La soccombenza virtuale valuta la fondatezza dell’iniziale prospettazione dell’attore a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della lite. L’Istituto previdenziale che abbia atteso l’instaurazione del giudizio per adempiere alla rifliquidazione richiesta, già negata in sede amministrativa, è pertanto tenuto al pagamento delle spese in favore del ricorrente e del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal collocamento in quiescenza e accessori di legge.

L’INPS aveva rigettato l’istanza amministrativa presentata nel maggio 2021. Il ricorrente ha quindi agito in giudizio davanti alla Corte dei conti. Nel corso del processo, l’Istituto ha provveduto alla riliquidazione della prestazione con la mensilità di dicembre 2024, adeguandosi ai principi delle Sezioni Riunite. Entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, dissentendo sulle spese.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice attiene alla regolazione delle spese processuali nel giudizio definito con cessazione della materia del contendere. Le parti hanno concordemente riconosciuto il venir meno dell’interesse alla decisione, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata mediante la riliquidazione intervenuta in pendenza di causa.

Il giudice prende atto del mutamento della situazione originaria e dichiara la cessazione della materia del contendere. Il nodo resta quello delle spese: l’Istituto previdenziale invoca la compensazione, il ricorrente la condanna in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La Corte applica il principio della soccombenza virtuale, richiamando l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della lite. Il criterio non guarda all’esito formale del processo, ma alla ragionevolezza e fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.

Nel caso concreto, è documentato in atti che l’INPS ha atteso l’instaurazione del giudizio per provvedere al pagamento di quanto dovuto. La circostanza che l’istanza amministrativa fosse stata rigettata nel 2021, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale invocato dalla difesa, conferma la fondatezza della pretesa originaria.

La Corte condanna pertanto l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Il deposito della sentenza è fissato nel termine di sessanta giorni dall’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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