Perequazione pensioni 2023-2024, sospeso il giudizio in attesa della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 183 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, investito della richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia UE delle disposizioni sulla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dettate dalla legge di Bilancio 2023, dichiara infondata la censura di discriminazione per età. Il meccanismo di raffreddamento rivalutativo opera su tutti i pensionati e gradua il sacrificio in ragione della consistenza del trattamento, senza alcuna distinzione anagrafica. È inammissibile per genericità il quesito sulla libera circolazione dei lavoratori. Accertata la pendenza di analoghe questioni di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, il giudice sospende il processo in via impropria ai sensi dell’art. 106 c.g.c., per evitare il conflitto di giudicati.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti titolari di trattamenti pensionistici erogati dall’I.N.P.S., chiedono la rideterminazione della pensione in atto, privata delle decurtazioni derivanti dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022. Il comma 309 riconosce la rivalutazione automatica secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, ma con percentuali decrescenti al crescere dell’importo: integrale fino a quattro volte il trattamento minimo, poi all’85, 53, 47, 37 e 32 per cento. Il comma 310 introduce un incremento transitorio per le pensioni di importo pari o inferiore al minimo.

I ricorrenti assumono che tale assetto leda gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., anche in rapporto alla pronuncia della Consulta che aveva già censurato analoghe riduzioni. Chiedono pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE. Si costituisce l’I.N.P.S., che eccepisce l’infondatezza delle questioni e, in subordine, la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina anzitutto, per ragioni di ordine logico, i profili di contrasto con il diritto euro-unitario. I ricorrenti invocano il divieto di discriminazione per età sancito dall’art. 21 della Carta di Nizza, così come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold. L’assunto non è condivisibile: l’intervento censurato si colloca nel solco di analoghi provvedimenti degli esercizi precedenti e persegue finalità di ripianamento e sostenibilità del sistema pensionistico in ottica solidaristica.

Il meccanismo opera su tutti i lavoratori in quiescenza e modula il sacrificio in misura inversamente proporzionale alla pensione. Non emerge dunque alcuna discriminazione fondata sull’età anagrafica all’interno della categoria dei pensionati. La pronuncia Mangold, del resto, riguarda una fattispecie del tutto diversa, relativa alla stipula di contratti a tempo determinato per lavoratori che abbiano superato una certa età.

Quanto al secondo quesito, relativo alla violazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione di cui all’art. 45 TFUE e al Regolamento n. 1408/1971, il giudice rileva che la questione è proposta in maniera del tutto generica. I ricorrenti non forniscono alcuna argomentazione a sostegno della dedotta violazione. Il quesito è pertanto palesemente inammissibile. Non sussistono quindi i presupposti per la rimessione alla Corte di Giustizia UE.

Passando alle questioni di legittimità costituzionale, il giudice dà atto che le Sezioni giurisdizionali per la Toscana e per la Campania, con ordinanze n. 33/2024 e n. 101/2024, hanno già sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. In ossequio ai principi di economicità e snellezza del processo, e per evitare un eventuale conflitto di giudicati, il giudice ritiene opportuno attendere la decisione della Consulta, manifestamente incidente anche sull’odierna causa.

La sospensione è disposta in via impropria, istituto riconosciuto dalla prassi giurisprudenziale (richiamata la decisione della Cons. St. Ad. Plen. n. 4/2024), e trova fondamento nell’art. 106 c.g.c.. Il dispositivo dichiara infondata la questione di pregiudizialità euro-unitaria e sospende per il resto il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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