Distrazione mutuo Fondo PMI e giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 184 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020, convertito nella legge n. 40/2020, che ottenga le somme mediante dichiarazioni non veritiere e le distolga dalle finalità pubblicistiche di sostegno alla liquidità delle imprese, risponde del danno erariale davanti alla Corte dei conti. La garanzia statale e il vincolo di destinazione delle risorse conferiscono al rapporto un carattere pubblicistico, configurabile come rapporto di servizio in senso lato con lo Stato. La giurisdizione contabile sussiste anche quando il finanziamento sia materialmente erogato da un istituto di credito privato, purché le risorse siano riferibili a un programma di pubblico interesse e siano state indebitamente percepite o distratte. Il danno coincide con l’importo escusso dal Fondo a favore della banca e non recuperato.

Il Fatto

Il procuratore regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, beneficiario di un mutuo chirografario di 30.000,00 euro concesso da un istituto bancario e assistito dalla garanzia del Fondo PMI, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe ottenuto le somme mediante autocertificazioni non veritiere, rappresentando una finalità di sostegno alla liquidità aziendale e una situazione di difficoltà economica connessa all’emergenza sanitaria.

Il mutuatario non ha pagato le rate di preammortamento, è decaduto dal beneficio del termine e la banca ha escusso la garanzia, ottenendo dal gestore del Fondo la liquidazione dell’importo. Il procuratore ha quindi chiesto la condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato al Ministero dello Sviluppo Economico. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via pregiudiziale la questione della giurisdizione contabile, attesa la peculiarità della vicenda: un privato che ha ottenuto un mutuo da una banca privata. La soluzione passa dalla qualificazione del finanziamento. Il D.L. n. 23/2020 ha previsto la garanzia dello Stato per le PMI in crisi di liquidità, connotando l’operazione di una finalità pubblica e subordinando il beneficio a una garanzia statale erogata a titolo gratuito, previa verifica meramente formale dei requisiti autodichiarati.

Da qui la Corte ricava la configurabilità di un rapporto di servizio in senso lato tra beneficiario e amministrazione. Le risorse non sono liberamente utilizzabili, ma soggette a un vincolo di destinazione per il sostegno alle imprese localizzate in Italia. Gli operatori economici divengono strumenti di attuazione della scelta di politica economica, inserendosi nel programma pubblico di contrasto agli effetti della pandemia. Il collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. Liguria nn. 67/2023, 70/2023 e 55/2024; Sez. Marche n. 18/2023) e la Cass. 2^ Sez. n. 200/2024, condividendone le conclusioni e facendo ricorso all’art. 17, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di giustizia contabile.

La sussunzione nella giurisdizione contabile si verifica ogni volta che siano in contestazione risorse destinate a un programma di pubblico interesse, indebitamente percepite o distratte rispetto alle finalità perseguite dal legislatore. Nel caso concreto, lo sviamento dalla finalità pubblica è palese, essendo stato utilizzato il Fondo centrale per le PMI come forma di aiuto pubblico.

Nel merito, la Corte ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La condotta del convenuto è gravemente fraudolenta: le somme sono state ottenute con rappresentazioni false e impiegate per acquisti di beni e servizi destinati a uso personale ed estranei all’attività d’impresa, mentre la ditta si è rivelata un mero artifizio, iscritta e cessata nel breve volgere di un anno, senza dipendenti né forniture registrate. La liquidità è stata trasferita su altro conto e consumata in pochi mesi, con totale inadempienza al pagamento delle rate, anche di modesto importo.

Quanto al danno, il collegio concorda con la quantificazione operata dalla procura nell’importo di 30.000,00 euro, pari al mutuo integralmente non onorato e posto a carico delle risorse erariali mediante l’escussione della garanzia. La Corte aggiunge la rivalutazione monetaria dalla data del pagamento del Fondo e gli interessi legali, ponendo le spese di giudizio a carico del convenuto soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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