Danno all’immagine da dipendente di Poste italiane: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 195 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine asseritamente cagionato al socio pubblico da un dipendente di una società a partecipazione pubblica radica la giurisdizione della Corte dei conti solo se la società presenti natura in house ovvero se il pregiudizio incida direttamente sul patrimonio dell’ente partecipante. L’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 riserva alla giurisdizione contabile, nei limiti della quota pubblica, la sola ipotesi di danno erariale subito dagli enti partecipanti e riconduce alla giurisdizione ordinaria le controversie relative a società che, come Poste italiane s.p.a., non rivestono i caratteri dell’in house providing e sono quotate in borsa. La gestione del servizio postale universale non è sufficiente a configurare un rapporto di servizio tra il dipendente della società e le amministrazioni titolari delle partecipazioni.

Il Fatto

Il Procuratore regionale conveniva in giudizio una dipendente di Poste italiane s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento di euro 15.472,66, oltre accessori, quale risarcimento del danno all’immagine arrecato ai soci pubblici della società. La pretesa muoveva dalla condanna della lavoratrice per il reato di peculato continuato, pronunciata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e divenuta irrevocabile.

I fatti consistevano nell’appropriazione, tra il 2012 e il 2014, di somme relative al pagamento di bollettini postali. La convenuta eccepiva la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, contestava il quantum,deducendo la spontanea restituzione degli importi e l’insussistenza del clamor fori. Il giudizio approdava così alla decisione sulla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione scrutinа d’ufficio la sussistenza della giurisdizione, rilevabile ai sensi dell’art. 15, comma 1, del codice di giustizia contabile. Il criterio applicabile è quello dell’art. 13 c.g.c., che àncora la giurisdizione alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

Al deposito dell’atto di citazione era in vigore il TUSP. Il richiamato art. 12 devolve alla Corte dei conti il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle sole società in house, mentre riserva alla giurisdizione ordinaria le azioni di responsabilità previste dalla disciplina delle società di capitali.

Poste italiane s.p.a. ha natura privatistica di società per azioni a partecipazione pubblica. Sebbene partecipata dal Ministero dell’Economia e delle finanze e da Cassa depositi e prestiti, essa non presenta i caratteri dell’in house providing: lo statuto devolve al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri di gestione e non prevede alcun controllo analogo da parte dei soci pubblici.

La società è inoltre quotata in borsa. Le disposizioni del TUSP espressamente applicabili alle società quotate non comprendono l’art. 12, con la conseguenza che esse restano impermeabili al relativo regime di responsabilità. La Corte richiama in proposito le pronunce della Sezione II centrale d’Appello n. 264/2023 e n. 55/2021, nonché la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 ottobre 2020, C-521/18, che ha qualificato Poste Italiane come impresa pubblica operante in condizioni di mercato.

La gestione del servizio postale universale non basta a fondare un rapporto di servizio tra la dipendente e le amministrazioni titolari delle quote. Il danno da mala gestio incide direttamente sul patrimonio separato della società, non su quello dei soci pubblici. La Corte dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario ai sensi dell’art. 17 c.g.c., con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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