Cessazione materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento in sede amministrativa del ricalcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 188 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il ricalcolo del contributo di riscatto dei periodi universitari ai fini del trattamento di quiescenza, la sopravvenuta adozione da parte dell’INPS del provvedimento di rideterminazione, che recepisce la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La pretesa reclamata in sede giurisdizionale risulta, infatti, già soddisfatta in sede amministrativa. La regolazione delle spese giudiziali segue la soccombenza virtuale e va posta a carico dell’Istituto previdenziale rimasto contumace. Il principio opera sul piano processuale, senza che il giudice contabile debba scrutinare nel merito la correttezza del ricalcolo intervenuto.
Il Fatto
Una docente già dipendente del Ministero dell’Istruzione, collocata in quiescenza con pensione anticipata, aveva presentato istanza di riscatto degli anni di laurea ai fini del trattamento pensionistico. L’INPS aveva definito la domanda con un provvedimento che quantificava l’onere di riscatto sulla base di una retribuzione assunta a riferimento. La ricorrente aveva rilevato, dall’estratto conto previdenziale, che la retribuzione effettivamente percepita era inferiore e che l’onere era stato così determinato in misura più gravosa.
Dopo varie diffide, la lavoratrice aveva adito il Giudice del Lavoro di Taranto, che con sentenza n. 2861/2023 del 30.11.2023 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, affermando la giurisdizione della Corte dei conti. La causa è poi pervenuta alla Sezione giurisdizionale per la Puglia in riassunzione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo delle somme dovute per il riscatto, la determinazione della corretta base di calcolo, il rimborso o conguaglio delle somme versate in eccesso e la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno per la tardiva conclusione del procedimento amministrativo. L’INPS, regolarmente notificato, non si è costituito ed è rimasto contumace.
Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente ha depositato il provvedimento di ricalcolo del contributo di riscatto, adottato e trasmesso dall’INPS nelle more. All’udienza il legale ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Istituto.
La Corte ha ritenuto che, avuto riguardo alla documentazione depositata e alla dichiarazione resa in udienza, la pretesa reclamata fosse già soddisfatta in sede amministrativa. Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, senza necessità di esaminare il merito delle contestazioni sulla base di calcolo.
Quanto alle spese, il giudice contabile ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo a carico dell’INPS la somma di € 1.000,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA. La decisione è stata assunta in composizione monocratica, previa dichiarazione di contumacia dell’Istituto.
Nota della Redazione
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