Responsabilità contabile per assenze simulate con certificati medici falsi (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 45 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi, con mezzi fraudolenti, simula infermità inesistenti producendo certificati medici materialmente falsi o ideologicamente alterati, si assenta arbitrariamente dal servizio e risponde del danno erariale per le retribuzioni indebitamente percepite senza corrispondente prestazione lavorativa. Alla voce patrimoniale si aggiungono il danno da disservizio, commisurato al costo del personale distolto dalla propria attività per l’acquisizione del materiale probatorio, e il danno all’immagine della pubblica amministrazione, che prescinde dalla sussistenza di un pregiudizio patrimoniale ai sensi dell’art. 17, comma 15-ter, legge 3 agosto 2009, n. 102. La liquidazione comprende la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data della richiesta di rinvio a giudizio penale per i medesimi fatti.
Il Fatto
Un sottufficiale in servizio presso un comando navale è convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti su segnalazione della Procura militare. Gli si contesta di aver simulato infermità inesistenti, producendo quindici certificati materialmente falsi e due contraffatti, per legittimare un’assenza complessiva di 287 giorni in due periodi.
La richiesta risarcitoria, proposta in favore del Ministero della Difesa, riguarda la retribuzione indebitamente erogata durante il periodo contestato, oltre al danno da disservizio e al danno all’immagine. Il convenuto è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal materiale probatorio acquisito, che comprova il reiterato comportamento del convenuto: assenze arbitrarie dal reparto nelle date contestate, realizzate mediante mezzi fraudolenti. In particolare, risulta che il militare abbia materialmente falsificato o alterato numerosi certificati medici e abbia simulato al proprio medico curante infermità inesistenti. Il conferimento del certificato ideologicamente falso integra la condotta fraudolenta.
Da qui la violazione consapevole del rapporto di impiego, con conseguente danno patrimoniale pari ai compensi erogati senza la corrispondente attività lavorativa. La Corte qualifica la fattispecie come tipica ipotesi di responsabilità, che prescinde dalla sussistenza di un pregiudizio economico diretto.
Al danno patrimoniale si aggiungono due ulteriori voci. La prima è il danno da disservizio, individuato nel costo derivante dall’impiego di personale interno distolto dai propri doveri per l’acquisizione del materiale probatorio, quantificato in complessivi 1.720,07, pari alla giornata di stipendio dei militari coinvolti. La seconda è il danno all’immagine, che la Corte riconduce a una fattispecie tipica che prescinde dalla sussistenza di un pregiudizio patrimoniale e che lede i fondamentali valori della funzione, contenuto in via equitativa nella somma di 5.000,00.
Sulla quantificazione del danno risarcibile, la Sezione richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, recepito nella giurisprudenza civilistica, secondo cui il risarcimento comprende sia l’equivalente del bene perduto, con rivalutazione monetaria dalla data del fatto, sia l’equivalente del mancato godimento di quel bene nel tempo intercorso fino alla liquidazione. Gli interessi compensativi liquidano il lucro cessante da ritardata disponibilità della somma e, una volta fissati, non sono suscettibili di ulteriore rivalutazione, costituendo un debito di valuta.
Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di 30.281,39 in favore del Ministero della Difesa, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 17 novembre 2022 e interessi legali sulla somma via via rivalutata, oltre alle spese di giudizio in via solidale.
Nota della Redazione
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