Parifica del conto economale e alterità tra controllore e controllato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 189 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la parifica del conto giudiziale dell’agente contabile interno è validamente intervenuta quando la determinazione che approva il rendiconto sia sottoscritta dall’economo quale agente contabile e da un soggetto distinto dal redattore del conto. Il principio di alterità tra controllore e controllato è rispettato purché la parificazione provenga da soggetto diverso da quello che ha reso il conto. La materiale sottoscrizione del rendiconto alla data di chiusura dell’esercizio non costituisce requisito di validità, se la determinazione di approvazione è adottata e sottoscritta digitalmente dall’agente contabile. Le mere difformità formali nella indicazione del compilatore dei mandati, dovute a configurazioni del sistema informativo, non inficiano la regolarità della gestione ove risulti la sottoscrizione dell’economo.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale relativo alla gestione economale di un comune, chiedendo dichiararsi la improcedibilità del conto. La relazione rilevava che il rendiconto non era stato sottoscritto, né in formato grafico né digitale, alla data del 31 dicembre 2018 dal soggetto indicato come autore della gestione. Rilevava inoltre che la determinazione di parificazione non menzionava la gestione economale di quest’ultimo, ma quella di altra dipendente, e che tanto la determinazione di approvazione quanto il visto di regolarità contabile erano stati adottati dal medesimo soggetto indicato come autore della gestione, con violazione del principio di alterità.
Il magistrato istruttore, non potendo ammettere al discarico il conto, ha rimesso la questione alle valutazioni del Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c. Anche il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di improcedibilità. Il soggetto ritenuto agente contabile ha depositato memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene superati i rilievi sollevati in sede istruttoria. Il punto centrale concerne l’individuazione del soggetto che ha effettivamente reso il conto e la conseguente verifica del rispetto del principio di alterità nella parificazione.
La difesa ha rappresentato che il conto delle piccole spese economali era stato redatto da altra dipendente, nominata economa con provvedimento commissariale, e che l’approvazione era avvenuta con determinazione dirigenziale sottoscritta digitalmente dal dirigente del servizio finanziario. La Cortevalorizza la circostanza che la determinazione di approvazione sia stata sottoscritta digitalmente anche dall’economa, non solo quale responsabile del procedimento ma, soprattutto, come agente contabile interno.
Su questa base il Collegio esclude la violazione del principio di alterità: il conto è stato parificato con successiva determinazione del responsabile di P.O., adottata da soggetto diverso da quello che lo ha reso. La mancata materiale sottoscrizione del rendiconto alla data del 31 dicembre 2018 viene ricondotta alla fruizione di un giorno di ferie, circostanza documentata, e non assume rilievo invalidante.
Quanto alla indicazione del nominativo di altro dipendente nei mandati dei buoni economali, la Corte accoglie la spiegazione secondo cui tale evenienza deriva dalla configurazione del sistema di contabilità, che riporta il soggetto attualmente preposto alla compilazione. In ogni caso, nei mandati di pagamento risulta sempre presente la sottoscrizione dell’economa, quale soggetto delegato al pagamento per cassa, ciò che consente di superare anche tale criticità.
Il Collegio accerta pertanto l’avvenuta parificazione del conto e dispone, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., la trasmissione della sentenza al giudice designato per la prosecuzione dell’istruttoria nel merito del conto. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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