Inconfigurabilità dell’obbligo di resa del conto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 224 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni dell’ente locale quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. La qualificazione del prospetto come Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è stata investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio attiene dunque alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile, prima ancora dell’esame delle risultanze della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione oggettiva della gestione. Il conto in esame, pur formalmente riconducibile al modello del consegnatario di beni degli enti locali, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia. È su questo presupposto sostanziale, e non sulla veste formale del prospetto, che si fonda l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Il riferimento normativo è costituito dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, approvato con R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza del richiamo contenuto nell’art. 93 TUEL. Al di fuori di quel perimetro, la posizione del consegnatario non è assistita dall’obbligo di rendicontazione giudiziale, con la conseguenza che il conto non è dovuto e il giudizio non può procedere.
La conclusione accolta dal Collegio è dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile richiamata nella motivazione, che in più occasioni ha escluso la configurabilità dell’obbligo di resa del conto con riguardo ai beni suddetti. Il riferimento è, tra le altre, a questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Il Collegio aderisce a tale indirizzo, che assume rilievo assorbente e definitorio.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non si pronuncia nel merito delle risultanze contabili. Nulla è disposto per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.
Il provvedimento è infine corredato dal dispositivo di anonimizzazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, con disposizione alla Segreteria di apporre l’annotazione e di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche in caso di diffusione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.