Nessun obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 207 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni del Comune quando la gestione oggetto del conto non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). In tale ipotesi il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa quando difetta il presupposto sostanziale della custodia di beni mobili o materie.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto presentato da un agente contabile quale consegnatario di beni di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto è stato qualificato come conto del consegnatario e iscritto sul conto giudiziale n. 178074.

Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e su tale conclusione la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame, che il prospetto formale riconduce allo schema del consegnatario di beni. Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del rendiconto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia.

Il riferimento normativo è agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, contenuto nel R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù del richiamo operato dall’art. 93 TUEL. È su questo presupposto sostanziale che si fonda l’obbligo di resa del conto giudiziale.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza contabile, che ha escluso la configurabilità dell’obbligo di resa quando difetti il presupposto della custodia di beni mobili o materie. Vengono indicate, tra le altre, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.

Su queste basi la conclusione della Procura regionale risulta conforme all’orientamento consolidato. Il giudizio in epigrafe è pertanto improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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