Ricongiunzione contributiva onerosa ammessa solo senza diritto a pensione maturato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 26 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento l’assicurato che voglia avvalersi, per ottenere una pensione, di tutta la contribuzione versata in diverse posizioni assicurative deve chiedere la ricongiunzione, onerosa o gratuita, oppure il cumulo dei contributi. La riunione presuppone però che i contributi afferiscano a posizioni assicurative ancora aperte, non a posizioni esaurite con l’utilizzazione dei contributi ivi accreditati. La ricongiunzione non può avere ad oggetto la contribuzione che abbia già dato luogo alla liquidazione di una prestazione pensionistica: una volta liquidata la pensione, la stessa non può essere riliquidata facendo rivivere i contributi già utilizzati, salvo i casi tassativi previsti dalla legge. La domanda di ricongiunzione onerosa può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non sia maturato il diritto a pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione, aveva presentato all’INPS richiesta di costituzione di posizione assicurativa con trasferimento di contributi per un determinato periodo, sostenendo di averli versati. La controversia era approdata al Tribunale di Lecce, che si era pronunciato con declaratoria di incompetenza per materia del giudice ordinario a favore della giurisdizione contabile.
Con la domanda proposta davanti alla Corte dei conti il ricorrente chiedeva il ricalcolo e la riliquidazione della prestazione pensionistica, tenendo conto della contribuzione del periodo indicato, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS resisteva, eccependo che la domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/1979 è ammessa anche dopo la cessazione dal servizio solo se non sia maturato il diritto a pensione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile dichiara il ricorso infondato, aderendo all’orientamento della giurisprudenza contabile richiamato nel testo. Il principio è che, se l’assicurato vuole utilizzare tutta la contribuzione versata in diverse posizioni assicurative, deve attivare la ricongiunzione o il cumulo, ma la riunione dei contributi presuppone posizioni ancora aperte.
La Corte ribadisce che la ricongiunzione non può riguardare la contribuzione che abbia già prodotto la liquidazione di una prestazione pensionistica. Una volta liquidata la pensione, questa non può essere riliquidata facendo rivivere i contributi già spesi per il riconoscimento del diritto, se non nei casi tassativi previsti dalla legge. Contribuzioni ulteriori e successive possono incidere sulla misura solo tramite il supplemento di pensione disciplinato dall’art. 4 legge n. 1338/62.
La Corte ritiene pertanto fondata la difesa dell’INPS: la domanda di ricongiunzione onerosa è proponibile anche dopo la cessazione dal servizio, purché il diritto a pensione non sia maturato. Poiché nel caso concreto la domanda coincideva con il primo giorno di pensione, il diritto era già maturato, con conseguente impossibilità di accoglimento.
Da ciò deriva l’infondatezza della domanda. Il regime delle spese segue la soccombenza: il ricorrente è condannato alle spese di causa, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori se dovuti, con indicazione in sessanta giorni del termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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