Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 23 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, una volta che il diritto azionato risulti soddisfatto. L’INPS, che nel giudizio di ottemperanza non può sollevare eccezioni di merito non proposte nel giudizio presupposto (come la prescrizione quinquennale), assume la sola veste di ordinatore secondario della spesa quando il comando era rivolto alla sola amministrazione della difesa. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente solo dopo la notifica del ricorso, senza dare seguito alla diffida e senza utilizzare il termine dilatorio a disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza della Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia n. 605/2022 del 10.10.2022, il riconoscimento del diritto all’applicazione, sulle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, dell’aliquota annua del 2,44%. La sentenza era stata notificata alle amministrazioni interessate in data 02.03.2023 e, con atto di diffida e messa in mora della stessa data, il ricorrente aveva intimato all’INPS di Lecce e al Comando Generale dell’Arma di provvedere all’esecuzione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio, il ricorrente ha adito nuovamente la Corte in sede di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la liquidazione delle somme entro trenta giorni e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Comando Generale dell’Arma si è costituito rappresentando di avere emesso, in esecuzione della sentenza, il decreto di riliquidazione con l’applicazione dell’aliquota richiesta, trasmesso all’INPS, e ha concluso per la cessata materia del contendere. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Dalla documentazione di causa emerge che la sentenza sia stata adempiuta. Il Comando Generale ha allegato il decreto di riliquidazione trasmesso all’INPS, con applicazione dell’aliquota del 2,44% sulle quote retributive. Il difensore del ricorrente ha dato atto in udienza del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato e la conseguente cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
La Corte precisa che l’INPS non può svolgere in questa sede eccezioni di merito, quale quella di prescrizione quinquennale, non sollevate nel giudizio sfociato nella sentenza di cui si postula l’ottemperanza. L’Istituto assume la sola veste di ordinatore secondario della spesa: il decreto definitivo di pensione, emendato dal Ministero, è stato inviato all’Istituto per il pagamento, come specificato nella stessa sentenza n. 605/2022, il cui comando era rivolto alla sola amministrazione della difesa.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale e le pone a carico del Ministero della difesa — Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’ente ministeriale ha riconosciuto in sostanza la fondatezza delle ragioni del ricorrente solo dopo la notifica del ricorso, senza dare seguito alla diffida inoltrata il 02.03.2023, pur avendo a disposizione il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata, durante il quale avrebbe potuto interloquire per rappresentare le ragioni del ritardo, esplicitate solo in questa sede.
La Sezione dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’amministrazione della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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