Controllo spese elettorali comunali: accertata la regolarità dei rendiconti delle liste (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 89 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali delle liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale. Accertata la regolarità dei rendiconti, il Collegio dichiara la conformità delle fonti di finanziamento e delle spese e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993.
Il Fatto
In relazione alle elezioni comunali tenutesi l’8 e il 9 giugno 2024 nel Comune di Cantù, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti presentati dalle liste partecipanti alla competizione elettorale.
Con nota trasmessa a mezzo p.e.c., il Collegio ha richiesto al Comune la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste partecipanti con i riferimenti dei relativi rappresentanti, obbligati al deposito del rendiconto. L’Ente ha trasmesso quanto richiesto, unitamente alla delibera di insediamento del Consiglio comunale, e i rendiconti delle sette liste sono pervenuti alla Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito la natura del controllo, richiamando l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012, che lo circoscrive alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
La nozione di conformità a legge è stata precisata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 24/2013, secondo cui rileva la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, da valutare secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate nei commi 1 e 2 della legge n. 515 del 1993.
A conclusione dell’esame della documentazione pervenuta, anche a seguito dell’attività istruttoria instauratasi a ragione di alcune criticità emerse dall’analisi dei rendiconti, il Collegio ha rilevato che tre liste non hanno sostenuto spese.
In relazione alle altre quattro liste, il rendiconto di ciascuna rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Collegio, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993, ha riscontrato la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime.
Il Collegio ha pertanto accertato che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle sette liste e ha disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993, la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Cantù.
Nota della Redazione
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