Requisito contributivo e decorrenza della pensione di vecchiaia nel comparto scuola (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 196 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto della scuola l’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 disciplina gli scaglionamenti delle cessazioni dal servizio e la decorrenza del trattamento economico in caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre, ma non incide sulla decorrenza del diritto a pensione. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia presuppone il possesso del requisito contributivo dei venti anni, pari a 1.040 settimane, accertato secondo la disciplina generale. La regolarizzazione contributiva disposta in favore dell’ente previdenziale non determina automaticamente il raggiungimento del requisito, ove le settimane complessivamente utili risultino inferiori alla soglia. Il giudice rigetta la domanda quando il requisito non sia maturato alla data di cessazione dal servizio.
Il Fatto
La ricorrente, ex collaboratrice scolastica cessata dal servizio per limiti di età, ha chiesto l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza dal 1° settembre 2018, oltre alla condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati. A fondamento della domanda ha dedotto la perdurante inadempienza dell’amministrazione scolastica quanto agli obblighi di regolarizzazione contributiva per il periodo indicato in una sentenza del giudice del lavoro, circostanza che, a suo dire, l’avrebbe di fatto esclusa dal beneficio e privata di ogni reddito.
L’INPS ha eccepito l’infondatezza della domanda, rilevando che l’interessata non raggiungeva il requisito contributivo minimo dei venti anni neppure considerando il periodo oggetto di regolarizzazione. Il Ministero dell’economia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo provveduto al versamento dei contributi in qualità di ordinatore secondario della spesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso fondandosi sull’esito della consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente, dopo accurato esame della documentazione, ha accertato un totale di 1.034 settimane di contribuzione, inferiore alle 1.040 settimane corrispondenti ai venti anni richiesti per il trattamento pensionistico di vecchiaia. Su questa base ha escluso la maturazione del diritto alla data del 1° settembre 2018.
Il giudice ha ritenuto corretto il giudizio dell’organo di consulenza e non condivisibile l’interpretazione proposta dal difensore della ricorrente. Questi aveva sostenuto che, per il solo comparto della scuola statale, l’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 introdurrebbe uno sfasamento tra la data di accesso alla pensione, fissata al 1° settembre, e il termine del 31 dicembre per l’accertamento dei requisiti contributivi e anagrafici.
La Corte ha respinto questa lettura, osservando che la norma si limita a disciplinare gli scaglionamenti delle cessazioni dal servizio del personale scolastico e non dice nulla sulla decorrenza del diritto a pensione. La disposizione, quindi, non può essere invocata per anticipare al 1° settembre una decorrenza che presuppone il possesso sostanziale del requisito contributivo.
Il giudice ha inoltre rilevato che il rapporto di lavoro, chiuso il 31 agosto 2018, non poteva protrarsi ulteriormente per il limite di età previsto dall’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il trattenimento in servizio fino al conseguimento dell’anzianità minima e comunque non oltre il settantesimo anno di età. La domanda è stata pertanto rigettata, con compensazione delle spese di lite e con il compenso del consulente posto a carico della ricorrente in quanto soccombente.
Nota della Redazione
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