Riliquidazione pensione mista e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 59 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile alla quota retributiva dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni. Quando l’ente previdenziale, in autotutela, abbia già rideterminato il trattamento secondo tale criterio, la pretesa del pensionato alla riliquidazione si intende soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese è giustificata quando manchi la prova della notifica del provvedimento di riliquidazione in data anteriore all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già primo maresciallo luogotenente dell’Aeronautica Militare, collocato in congedo con oltre vent’anni di servizio e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con attribuzione dell’aliquota del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, invocando l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal collocamento in congedo e condanna dell’INPS agli arretrati. In via subordinata ha domandato il ricalcolo con la percentuale del 2,44%, come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021/QM.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’infondatezza della pretesa principale e ha rappresentato di avere già applicato l’aliquota del 2,44% mediante determina, con accredito degli arretrati nel rateo di dicembre 2022, anteriore alla notifica del ricorso. La difesa del ricorrente ha quindi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, e all’udienza l’Istituto ha aderito chiedendo la refusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice richiama il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre vent’anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Ne deriva che l’aliquota del 44% non è applicabile a chi, al 31 dicembre 1995, aveva un’anzianità utile inferiore a quindici anni.
Sul piano fattuale il giudice accerta che il ricorrente vanta un’anzianità contributiva utile al 31 dicembre 1995 pari a quindici anni, tre mesi e ventidue giorni. L’INPS, in sede di autotutela, ha dato attuazione alla pronuncia delle Sezioni Riunite, riliquidando il trattamento nell’importo annuo lordo di euro 33.582,83 con applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per il computo della quota retributiva.
Alla luce di ciò la pretesa di riliquidazione, alla cui interpretazione innovativa dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 il giudice dichiara di aderire, risulta soddisfatta. A ciò si aggiunge l’adesione della difesa del ricorrente alla richiesta di cessazione formulata dall’Istituto. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice le compensa. L’INPS, pur avendo adottato la determina di riliquidazione, non ha prodotto documentazione comprovante la notifica della stessa al pensionato in data anteriore al deposito dell’atto introduttivo o, comunque, anteriore alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza. La Sezione, in composizione monocratica, dichiara quindi cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Nota della Redazione
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