Inscrizione elenco ISTAT e limiti alla giurisdizione contabile: questione alla Consulta (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 10 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT non tollera di essere confinata, dall’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. La norma, sottraendo al giudice contabile la tutela piena della pretesa alla stabile non iscrizione nell’elenco, lede l’art. 103, secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 81 e 97 Cost., e contrasta con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché la gran parte delle disposizioni di contenimento della spesa è stata abrogata o resa inapplicabile. Essa viola inoltre gli artt. 24, 111 e 113 Cost., per la compressione del diritto a una risposta piena sul bene della vita, e l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta di Nizza e agli artt. 6 e 13 CEDU, imponendo al soggetto qualificato due ricorsi distinti e impedendo l’effetto utile del diritto dell’Unione.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria autostradale a prevalente partecipazione pubblica, è stata inclusa dall’ISTAT, tra le “Altre amministrazioni locali”, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per il 2023, pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2022. Con ricorso ai sensi dell’art. 11, co. 6, lett. b), del d.lgs. n. 174/2016, la società ha chiesto l’accertamento della non applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica e, in via subordinata, l’annullamento dell’iscrizione, contestando la sussistenza dei presupposti del controllo pubblico e della condizione di operatore di mercato secondo il regolamento UE n. 549/2013. La questione approda alle Sezioni riunite dopo la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 30220/2024, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo per ogni ambito ulteriore rispetto alla competenza contabile.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite muovono dalla rilevanza della questione: la piena cognizione delle domande della ricorrente presuppone il riconoscimento della giurisdizione esclusiva su tutte le pretese, mentre la novella del 2020 impedisce di attribuire alla società il bene della vita della stabile mancata inclusione nell’elenco. L’eventuale applicazione della norma comporterebbe il rigetto di parte delle domande per carenza di giurisdizione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice contabile ricostruisce l’evoluzione della nozione di “contabilità pubblica” e rileva che, dopo la legge costituzionale n. 1/2012 e la legge “rinforzata” n. 243/2012, il perimetro delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini contabili è definito secondo criteri dinamici e funzionali, in coerenza con il diritto dell’Unione. In questa prospettiva, la giurisdizione in materia di elenchi ISTAT è inderogabilmente attribuita alla Corte dei conti, come confermato dall’art. 1, co. 169, della l. n. 228/2012, che non ha attribuito ma riconosciuto una competenza esclusiva.

La Corte ritiene non condivisibile la lettura delle Sezioni unite n. 30220/2024, che ha configurato una riespansione della giurisdizione amministrativa. L’assenza di ogni argomento testuale sulla reviviscenza di norme abrogate conferma la lesione delle attribuzioni del giudice contabile e del principio di riserva di legge in materia di giurisdizione. La riduzione della cognizione “ai soli fini” della normativa nazionale sul contenimento della spesa sottrae al giudice naturale la possibilità di erogare tutela piena, in una materia in cui gli aspetti interni e sovranazionali sono inscindibili.

Il secondo profilo di illegittimità investe l’art. 3 Cost.: la norma svuota quasi integralmente la giurisdizione contabile, poiché le disposizioni sul contenimento della spesa che presuppongono l’iscrizione nell’elenco sono state in gran parte abrogate dall’art. 1, co. 590, della l. n. 160/2019. La coesistenza di due giurisdizioni non è sostenibile, perché le due normative si compenetrano e l’ammissibilità di un doppio ricorso è di fatto preclusa, con il rischio di giudicati contrastanti e di stallo della funzione giurisdizionale.

La Corte richiama infine la sentenza della Corte di giustizia UE del 13 luglio 2023, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, secondo cui l’effetto utile del regolamento osta a una normativa nazionale che escluda di fatto qualsiasi controllo giurisdizionale sulla qualificazione di un ente come amministrazione pubblica. Da qui la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 19 TUE, all’art. 47 della Carta e agli artt. 6 e 13 CEDU, perché la novella impone all’ente iscritto di proporre necessariamente due ricorsi distinti, rendendo impossibile l’autosufficienza del ricorso. Le Sezioni riunite dichiarano pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione, dispongono la sospensione del giudizio e ordinano la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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