Pensione privilegiata e nesso causale tra mansioni gravose e patologia del rachide (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 81 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del militare, ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, presuppone la sussistenza di una patologia insuscettibile di miglioramento, ascrivibile a una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968, e la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il giudice contabile non è vincolato dal parere del Comitato di verifica sulle cause di servizio e può fondare il proprio convincimento sulla consulenza del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, purché adeguatamente motivata. Il nesso causale può essere riconosciuto anche in presenza di una patologia a eziologia degenerativa, quando l’attività lavorativa, per caratteristiche di gravosità e continuità, abbia agito come concausa efficiente e determinante, accelerando il processo artrosico e determinando il passaggio dall’artrosi-stato all’artrosi-malattia. Il requisito dell’inabilità al servizio previsto dall’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è richiesto per il militare. La decorrenza del trattamento segue l’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973, dalla cessazione del servizio militare, se la domanda è presentata entro il biennio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa dapprima come militare e poi, dal 28 marzo 2022, come civile a seguito di transito, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per l’infermità consistente in spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello e sofferenza neurogena periferica. La patologia era stata ascritta alla settima categoria della Tabella A dal competente organo medico-legale, ma il Comitato di verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, qualificando l’infermità come espressione di processi dismetabolico-degenerativi e negando rilevanza alle mansioni svolte, ritenute di natura burocratico-amministrativa.

L’INPS aveva quindi negato il trattamento per difetto del nesso eziologico. Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo l’erroneità della motivazione del parere e chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica medico-legale. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, accolto con sentenza parziale, e la causa è proseguita per l’ulteriore istruzione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto precisato che il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria: la cognizione è piena sul rapporto e non è preordinata all’annullamento degli atti amministrativi. La controversia è stata quindi decisa nel merito del diritto alla prestazione, richiamando la sentenza parziale n. 268/2023 e la conseguente ordinanza n. 53/2023 con cui era stato acquisito il parere del Collegio medico-legale.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha richiamato l’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 e ha ribadito che per il militare non rileva il requisito dell’inabilità al servizio previsto dall’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, applicabile ai soli dipendenti civili prima dell’abrogazione dell’istituto. Ha poi aderito al parere del Collegio medico-legale, ritenendolo approfondito, metodologicamente corretto e immune da vizi logici e tecnici, con rinvio ai sensi dell’art. 17 disp. att. c.g.c..

Il passaggio centrale riguarda il nesso causale. Il consulente ha riconosciuto la patologia come dipendente da causa o concausa di servizio, valorizzando la movimentazione di carichi pesanti a diverse altezze, la percorrenza annua di 12.000 km quale autista e corriere e la vigilanza armata, svolte nel periodo 2008-2018. Tali attività, caratterizzate da postura obbligata e microtraumi ripetuti, sono state ritenute idonee ad accelerare il processo artrosico e a configurare il passaggio dall’artrosi-stato all’artrosi-malattia. Il giudice ha verificato la conferma documentale di tali mansioni nei rapporti informativi in atti, smentendo la qualificazione del Comitato di verifica.

Quanto agli altri presupposti, la Corte ha ritenuto la patologia non suscettibile di miglioramento, coerente con la natura degenerativa e con il verbale della competente commissione medica, e ha confermato l’ascrizione alla settima categoria della Tabella A. Ha inoltre osservato che le valutazioni del consulente non hanno formato oggetto di rilievi critici da parte dell’INPS.

Riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata vitalizia, il giudice ne ha fissato la decorrenza al 28 marzo 2022 ai sensi dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973, essendo la domanda presentata entro il biennio, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Ha poi escluso ostacoli al cumulo con il trattamento stipendiale, richiamando Corte dei conti, SS.RR., n. 42/2017 e ravvisando la diversità tra servizio militare e ruolo civile. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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