Domande alternative incompatibili: appello inammissibile per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. II App. n. 45 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la parte propone, nello stesso giudizio, domande alternative o subordinate fra loro concettualmente incompatibili, l’accoglimento della domanda subordinata e il rigetto di quella principale integrano un accertamento di fatto incompatibile con la domanda principale. Per evitare la formazione del giudicato su tale accertamento, la parte ha l’onere di impugnare anche la statuizione che ha accolto la domanda subordinata, condizionandone l’impugnazione all’esito del gravame sulla domanda principale. Ove l’appello investa solo il rigetto della domanda principale, la statuizione di accoglimento della subordinata resta intangibile e l’appello è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Un militare, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale proponendo due domande alternative e incompatibili. In via principale chiedeva il riconoscimento del diritto al riscatto, pari a un quinto, e al computo ai fini pensionistici del periodo di servizio pre-ruolo, con conseguente applicazione del sistema di calcolo retributivo. In via subordinata, per l’ipotesi di mancato riconoscimento della prima, chiedeva l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione della percentuale del quarantaquattro per cento ai fini della base pensionabile.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda principale e, con separata ordinanza, ha sospeso il giudizio sulla domanda subordinata in attesa della pronuncia delle Sezioni riunite. Avverso tale sentenza-ordinanza non definitiva il ricorrente ha proposto appello. Nelle more, il giudizio di primo grado è proseguito ed è stato definito accogliendo parzialmente la domanda subordinata; quella decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce anzitutto lo svolgimento processuale. La sentenza-ordinanza impugnata non definiva il giudizio: respingeva la domanda principale e disponeva la prosecuzione per la sola domanda subordinata. Il gravame investiva unicamente il rigetto della domanda principale, senza alcuna impugnazione, nemmeno condizionata, della statuizione sulla domanda subordinata.
Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accoglimento della domanda subordinata, incompatibile con la principale, comporta un preciso accertamento del fatto contrastante con quello posto a base della domanda principale. Per evitare la formazione del giudicato su tale accertamento, l’attore ha l’onere di impugnare anche la statuizione favorevole, subordinandola all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale.
La Corte precisa che tale impugnazione investe un capo rispetto al quale la parte non è soccombente, ma ciò si giustifica perché solo così si mantiene in sede di gravame il rapporto di subordinazione tra le domande incompatibili, cui corrisponde la graduazione degli interessi perseguiti con l’introduzione del giudizio.
Nel caso concreto, il giudicato formatosi sulla domanda subordinata rende la questione dibattuta in appello priva di utilità pratica. Le due domande erano alternative e incompatibili: l’accoglimento definitivo dell’una esclude la persistenza di un interesse concreto alla decisione sull’altra. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo all’appellante, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame. Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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