Estinzione del giudizio pensionistico per cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 80 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, la sopravvenuta rideterminazione della pensione e il pagamento dei relativi arretrati da parte dell’ente previdenziale, con adesione del ricorrente alla richiesta di estinzione, integrano la cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara conseguentemente l’estinzione del giudizio ai sensi del d.lgs. n. 174/2016. La declaratoria di estinzione è compatibile con la compensazione delle spese quando sussistano motivi sufficienti, valutati alla luce dell’esito complessivo della controversia e del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia chiedendo la condanna dell’INPS, Gestione ex INPDAP, alla riliquidazione del trattamento pensionistico. La domanda investiva il calcolo delle quote A e B del rateo secondo il sistema retributivo, con applicazione delle aliquote previste dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e la ricostituzione della posizione tenendo conto delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti durante il cd. blocco stipendiale di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010.
Il ricorrente contestava inoltre il modello PA04 rilasciato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, lamentando l’errata indicazione della qualifica rivestita alla cessazione del servizio. Chiedeva quindi la condanna dell’ente previdenziale al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato memorie con cui ha evidenziato di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico secondo le richieste del ricorrente, nonché al pagamento dei relativi arretrati, chiedendo la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
All’udienza il difensore del ricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione, insistendo tuttavia per la condanna alle spese. L’INPS ha ribadito la propria istanza di estinzione, formulata in atti, con compensazione delle spese. Il thema decidendum si è quindi spostato dal merito della pretesa pensionistica alla sola regolazione delle spese di lite.
Il Giudice unico, esaminati gli atti, ha ritenuto che la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, realizzata attraverso la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati, unitamente all’adesione del ricorrente, integrasse la cessazione della materia del contendere. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, il Giudice ha ritenuto sussistere motivi sufficienti per disporne la compensazione tra le parti, escludendo la condanna dell’ente previdenziale. La decisione si fonda sulla valutazione complessiva dell’esito della controversia e sull’assenza di una soccombenza accertata in senso sostanziale, essendo la pretesa stata soddisfatta in via amministrativa prima della definizione del giudizio.
La pronuncia si limita così a dichiarare l’estinzione del processo, senza esaminare nel merito le questioni relative al calcolo delle quote pensionistiche e alla qualifica da considerare ai fini della riliquidazione, rimaste assorbite dalla definizione intervenuta.
Nota della Redazione
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