Pensione di inabilità e accertamento del requisito sanitario secondo il C.M.L. (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 77 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione diretta di inabilità prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), L. 379/1955, applicabile ai soggetti iscritti alla C.P.D.E.L., presuppone la cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata mediante visita medica collegiale. A seguito dell’art. 13 L. 274/1991 il requisito sanitario consiste in una inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, da accertarsi in termini relativi secondo i criteri del grado di invalidità e dell’apprezzamento ponderato di età, sesso, situazione culturale e ambientale e attitudine lavorativa. Il giudice contabile, peritus peritorum, non è vincolato dai verbali della Commissione Medica di Verifica resi nell’ambito di un procedimento preordinato a benefici diversi, né dalla mancata costituzione dell’Istituto previdenziale, che non integra il principio di non contestazione di cui all’art. 95, comma 1, c.g.c.

Il Fatto

Un ex dipendente comunale, già comandante del Corpo di Polizia Municipale, licenziato per motivi disciplinari nell’ottobre 2012, chiedeva il riconoscimento della pensione diretta di inabilità. La Commissione Medica di Verifica di Bari lo aveva dapprima dichiarato inidoneo in modo assoluto al servizio presso la Pubblica Amministrazione; l’I.N.P.S., rilevata la cessazione del rapporto in data anteriore, aveva chiesto di verificare l’epoca di insorgenza delle patologie, con successiva archiviazione della pratica. Il Comune, in autotutela, commutava la sanzione espulsiva in sospensione disciplinare e collocava il ricorrente a riposo per inabilità dal 20 ottobre 2014.

L’Istituto rigettava la domanda per insussistenza dell’inidoneità alla data di cessazione del rapporto, indicata erroneamente nel 15 settembre 2012. Un primo ricorso era stato respinto per motivi formali con sentenza n. 888/2018, senza esame del merito. Accertata dal Tribunale del lavoro la revoca del licenziamento, il ricorrente invocava il riesame della posizione previdenziale e impugnava il rigetto del 15 luglio 2020, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione con arretrati, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione, dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S., affronta il merito respingendo il ricorso per insussistenza del requisito sanitario. Il giudice richiama la disciplina dell’art. 7, comma 1, lett. a), L. 379/1955 e dell’art. 13 L. 274/1991, individuando nel requisito un’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, da accertarsi in termini relativi.

Il percorso argomentativo si fonda sul parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti e sulla successiva nota di chiarimenti. L’organo di consulenza, richiamando la circolare MEF n. 850 del 31.07.2008 e la circolare MEF n. 984 del 18.12.2018, esclude che alla data del 20 ottobre 2014 sussistesse l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Le patologie cardiologiche, il diabete mellito e il disturbo depressivo disadattivo, valutati nel complesso, non risultano di entità tale da precludere un impiego presso la Pubblica Amministrazione in mansioni compatibili. Il giudice condivide tale valutazione, resa all’esito di un percorso logico e coerente, e rileva che dalla documentazione non emergono elementi comprovanti che la qualifica rivestita implicasse lo svolgimento dei compiti individuati come criticità.

Quanto all’assunto difensivo fondato sul verbale della Commissione Medica di Verifica di Bari, la Corte osserva che esso è stato adottato nell’ambito di un procedimento preordinato ai benefici ex art. 2, comma 12, L. 335/1995 da un organo inquadrato presso il Ministero delle Finanze, laddove l’art. 13 L. 274/1991 attribuisce la competenza in via esclusiva alle Unità Sanitarie Locali, con collegio integrato da un medico in rappresentanza dell’Amministrazione previdenziale, secondo il richiamo a Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, 29 novembre 2016, n. 75. Il verbale, inoltre, si riferisce a una data antecedente a quella di cessazione del rapporto. Analoghe considerazioni valgono per l’accertamento della Commissione Medica per l’Invalidità Civile, mirante a presupposti di benefici differenti.

La Sezione esclude infine che la sussistenza del requisito sanitario possa ritenersi incontestata: la mancata costituzione dell’I.N.P.S. impedisce l’applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 95, comma 1, c.g.c. Il ricorso è quindi respinto, con assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni, e non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in ragione della contumacia dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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