Debiti fuori bilancio ente dissestato competenza esclusiva OSL esclusa colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 84 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno erariale da omesso riconoscimento di debiti fuori bilancio, il debito divenuto certo, liquido ed esigibile in data anteriore alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale rientra nella massa passiva di competenza esclusiva dell’organo straordinario di liquidazione. In forza dell’art. 252 e dell’art. 254, comma 3, lett. a), TUEL, e della norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 80/2004, i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori al dissesto non possono essere riconosciuti dagli organi ordinari ai sensi dell’art. 194 TUEL. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento e, quindi, dell’elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria. Il difetto del nesso causale e l’oggettiva difficoltà applicativa del quadro normativo escludono inoltre l’ascrivibilità della condotta a titolo di colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il dirigente pro-tempore della Direzione Affari Generali/Affari Legali di un Comune e un dipendente della stessa Direzione, addetto alla predisposizione delle delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Secondo l’accusa, i convenuti avrebbero omesso di attivare tempestivamente la procedura di riconoscimento di un debito derivante da un titolo giudiziale esecutivo, provocando la tardiva esecuzione e un danno indiretto all’ente, quantificato nelle spese di precetto e nelle spese legali del giudizio esecutivo.

La vicenda traeva origine da un credito per prestazioni professionali rese a favore del Comune, liquidato nel 2005 e non pagato. Dopo la notifica dell’ordinanza di provvisoria esecuzione e l’avvio della procedura esecutiva, l’ente provvedeva al pagamento solo nel 2018. I convenuti si difendevano sostenendo, tra l’altro, che il debito rientrasse nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, essendo il Comune in stato di dissesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della ripartizione di competenze nella gestione dei debiti dell’ente dissestato. Richiamati gli artt. 252 e 254 TUEL e la disposizione di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 80/2004, i giudici contabili individuano una netta separazione tra gestione passata e gestione corrente.

Dall’esame della documentazione emerge che il debito aveva acquisito i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità già nel 2005, dunque prima della dichiarazione di dissesto. Ne consegue che lo stesso era confluito nella massa passiva di competenza dell’OSL. Sotto il profilo oggettivo, pertanto, nessuna competenza poteva ascriversi ai convenuti in ordine al riconoscimento del debito.

La Corte esamina poi il profilo soggettivo della colpa grave. Richiamando le coordinate ermeneutiche in tema di danno indiretto — e citando Corte dei conti Sez. III App. n. 155 del 2020 — il Collegio rileva che la condotta contestata non integra gli estremi della grave trascuratezza. Il quadro normativo presentava oggettive difficoltà applicative, anche in ragione dell’incertezza sul rapporto tra la sospensione delle procedure esecutive ex art. 248, comma 2, TUEL e i debiti della specie.

Il Collegio sottolinea inoltre l’assenza del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno, non potendosi configurare alcun obbligo di attivazione della procedura ex art. 194 TUEL in capo agli organi ordinari. La domanda attorea va quindi rigettata per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, con assoluzione dei convenuti e condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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