Discarico dell’agente contabile e obblighi dell’ente sul controllo interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 201 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non è addebitabile all’agente contabile, ma all’amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. Ove il conto risulti sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti di fine gestione, e privo di partite attinenti a precedenti gestioni, il giudice contabile ne dispone l’approvazione e il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. L’approvazione non esonera l’ente locale dall’obbligo di conformare la propria azione ai canoni di legalità e virtuosità, restando demandato agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 73472 presentato dall’agente contabile della riscossione interna di un ente locale, per i diritti di segreteria e anagrafe riferiti al periodo 01.01.2020-30.09.2020. Si tratta dell’ultima gestione dell’agente.

Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ne aveva chiesto l’iscrizione a ruolo, rilevando due profili: la sottoscrizione e il visto di regolarità posti in capo al medesimo soggetto, con violazione del principio di alterità tra controllore e controllato; e l’omessa produzione della relazione dell’organo di controllo interno. L’amministrazione ha depositato deduzioni e documentazione; l’agente contabile non è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il rendiconto risulta sottoscritto anche dal responsabile del servizio finanziario e la parificazione è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale.

Sul piano sostanziale, come evidenziato dallo stesso magistrato istruttore, il conto è regolare quanto a riscossioni e versamenti di fine gestione e non emergono partite riferibili a precedenti gestioni del medesimo agente.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, la sua mancata produzione non può essere addebitata all’agente contabile, ma all’amministrazione, unica destinataria dell’obbligo di legge. Il rilievo, quindi, non incide sulla posizione dell’agente.

Sul contenuto della relazione, la Corte richiama la propria ordinanza n. 15 del 2023, secondo cui essa dovrebbe preferibilmente dar conto dell’attività di verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, tipologia delle entrate e delle uscite e versamenti in tesoreria, ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.

In conclusione, il Collegio approva il conto e dichiara il discarico dell’agente, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e ogni iniziativa volta a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità. Nulla per le spese, non essendosi l’agente avvalso di un difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *