Obbligo di riversamento dei compensi per attività incompatibili assolute (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 172 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 impone al dipendente pubblico il riversamento all’amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati, e tale obbligo restitutorio opera anche per le attività assolutamente incompatibili e non autorizzabili di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957. La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste, ai sensi dell’art. 53, comma 7 bis, anche per le fattispecie di incompatibilità assoluta, integrando il mancato versamento un’ipotesi di responsabilità erariale tipizzata. In presenza di occultamento doloso del danno, realizzabile anche con condotta meramente omissiva, il termine prescrizionale decorre dalla scoperta del pregiudizio. L’art. 53, comma 6, lett. a), che liberalizza le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, riguarda solo le prestazioni occasionali ed episodiche, non il lavoro subordinato continuativo.

Il Fatto

Il convenuto, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cagliari con qualifica di addetto stampa, è risultato titolare di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una testata giornalistica sportiva sin dal 2004, nonché percettore di compensi per collaborazioni con agenzie di stampa e altri soggetti privati. Il Procuratore Regionale ha contestato un danno da mancata entrata di complessivi Euro 246.126,63, pari ai compensi non riversati, connotando la condotta a titolo di dolo.

Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, la prescrizione parziale della pretesa per i fatti anteriori al 2018, l’insussistenza del danno e del requisito soggettivo, invocando la liberalizzazione delle collaborazioni giornalistiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il comma 7 bis dell’art. 53 configura un’ipotesi autonoma di responsabilità tipizzata, attratta alla giurisdizione contabile anche per i fatti anteriori alla legge n. 190/2012, di carattere meramente ricognitivo. Il perimetro della cognizione non si limita agli incarichi astrattamente autorizzabili ma ricomprende le attività assolutamente incompatibili, in forza dell’effetto di “trascinamento” dei commi 7 e 7 bis.

Quanto alla prescrizione, la Corte accerta l’occultamento doloso del danno, ravvisabile anche nel mero silenzio serbato su circostanze che il dipendente aveva il dovere giuridico di comunicare. Il termine decorre pertanto dal 23.10.2023, data della segnalazione della Guardia di Finanza, poiché solo allora l’amministrazione ha acquisito contezza dei profili modali, temporali e quantitativi delle attività svolte.

Nel merito, la Sezione ritiene che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la testata sportiva violi l’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 9, comma 4, legge n. 150/2000, trattandosi di incarico incompatibile e non autorizzabile. La tesi difensiva della riconducibilità del rapporto all’art. 53, comma 6, lett. a) è respinta: le collaborazioni liberalizzate devono avere carattere occasionale ed episodico, non continuativo.

Il Collegio dichiara quindi il motivato dissenso dalle SS.RR. n. 1/QM/2025, che aveva limitato l’obbligo di riversamento alle sole incompatibilità relative. L’art. 53, comma 7 si applica indistintamente alle due fattispecie, poiché una lettura restrittiva determinerebbe conseguenze irragionevoli e contrarie agli artt. 97 e 98 Cost., premiando il dipendente infedele.

Quanto alla seconda posta, la Corte accoglie parzialmente la tesi difensiva: le prestazioni rese a favore di agenzie di stampa sono liberalizzate in quanto assimilabili alle collaborazioni ex art. 53, comma 6, lett. a). Restano escluse due tipologie di incarichi, di natura commerciale, per complessivi Euro 5.525,54. La condanna è pari a Euro 232.130,40, al lordo delle ritenute fiscali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *