Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 87 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, instaurato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la cessata materia del contendere integra una causa di estinzione del processo, con pronuncia resa in forma di sentenza ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. Il giudice monocratico designato definisce il giudizio con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, anche quando il decreto di fissazione del termine sia stato emesso e l’agente contabile abbia successivamente depositato il conto. Tale forma di definizione non subisce variazioni in ragione del tipo di decreto adottato, di accoglimento o di rigetto del ricorso. Il deposito del conto parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno determina l’estinzione, ferme restando le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020, facente capo a un agente contabile esterno, gestore di un appartamento privato autorizzato a svolgere attività ricettiva. La richiesta concerneva un soggetto tenuto alla resa del conto verso il Comune per l’attività di gestione svolta.

Con decreto n. 166/2024 il giudice ha fissato il termine richiesto. Successivamente il Comune ha trasmesso la documentazione contabile tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha verificato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Questo dato fattuale assume rilievo decisivo, perché dimostra che l’omissione che aveva giustificato l’attivazione della procedura è venuta meno.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, segnatamente la pronuncia delle Sezioni civili n. 6071 del 2005, e la propria giurisprudenza, secondo cui il procedimento per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza.

Il Collegio ha precisato che la definizione del giudizio per resa di conto, alla luce degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma. Dalla lettura dell’art. 144 cod. giust. cont. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.

Ne è derivata la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, resa ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. Il giudice ha tenuto ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, con rimessione degli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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