Imposta di soggiorno e qualifica di agente contabile del gestore ricettivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 115 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi gestisce una struttura ricettiva ed è investito della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno riveste la qualifica di agente contabile, ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. del r.d. n. 827/1924, 44 del T.U. n. 1214/1934 e degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000, ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendere il conto costituisce passaggio essenziale del giudizio di conto, la cui necessarietà è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 114/1975). Il mancato deposito del conto ne determina la compilazione d’ufficio e la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c.. Ove il conto chiuda in pareggio e non siano mossi rilievi dall’ente titolare del tributo né dal Pubblico Ministero, la gestione è dichiarata regolare con conseguente discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda una società titolare di una struttura ricettiva nel Comune di Cabras, chiamata a rispondere della gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022. Il conto giudiziale, nonostante i solleciti, non è stato depositato dall’agente contabile ed è stato quindi compilato d’ufficio dall’ente locale, con iscrizione al registro dei conti giudiziali e successiva rimessione al giudice designato.

Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza richiamando l’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., che impone la trattazione collegiale per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. Il decreto di fissazione e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per suo tramite, all’agente contabile, oltre che al Pubblico Ministero. La Procura regionale ha concluso per il discarico; nessuno si è costituito all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile. Ai sensi delle disposizioni richiamate, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque abbiano maneggio di pubblico denaro, anche di fatto, sono tenuti alla resa del conto giudiziale. L’ordinamento esige che chi gestisce beni pubblici dia dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione delle somme.

Su questa base il Collegio verifica la posizione della società, qualificata come gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella tesoreria è investita. Sussistono pertanto tutti i presupposti per la qualificazione come agente contabile e per l’assoggettamento al giudizio di conto.

Nel merito, la disamina del conto compilato d’ufficio in funzione della documentazione in possesso dell’ente, redatto sul prescritto modello 21, evidenzia una chiusura in pareggio. La Corte reputa quindi la gestione regolare, con approvazione del resoconto e conseguente discarico, non essendo stati mossi rilievi né dall’ente titolare e destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. La decisione conferma il carattere necessario del giudizio di conto anche rispetto ai conti compilati d’ufficio, ma ne chiarisce l’esito favorevole quando la gestione risulti documentata e non contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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