Responsabilità erariale, riapertura del fascicolo archiviato e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. II App. n. 56 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riapertura del fascicolo istruttorio archiviato, ai sensi dell’art. 70, comma 1, c.g.c., è subordinata all’emersione di fatti nuovi, ovvero di fatti preesistenti ma dolosamente occultati. Il doloso occultamento non può desumersi dalla mera inerzia o dalla tardiva reazione degli uffici, ma richiede una condotta attiva di dissimulazione, non configurabile quando le circostanze poste a base della pretesa siano conoscibili con l’ordinaria diligenza e, in concreto, già conosciute dall’amministrazione erogante. Ne consegue che, esclusa la sussistenza di un occultamento doloso, il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità erariale decorre dal giorno di erogazione del contributo, con conseguente declaratoria di prescrizione per le erogazioni risalenti oltre il quinquennio antecedente alla notifica dell’invito a dedurre.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia ha evocato in giudizio un’associazione di volontariato e protezione civile e i suoi due presidenti pro-tempore, succedutisi alla guida dell’ente, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo di euro 561.120, per l’indebita percezione di contributi pubblici riferibili a dodici procedimenti amministrativi, con rivalutazione e interessi.
Il giudice territoriale ha revocato i provvedimenti di sequestro conservativo, ha dichiarato inammissibile la domanda per la prima posta di danno, di euro 359.700, per violazione dell’art. 70 c.g.c., e ha rigettato la citazione per le altre poste, per intervenuta prescrizione, salvo due contestazioni ritenute prive di danno. La Procura ha proposto appello avverso i tre capi relativi alle prime tre poste, mentre le difese hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per acquiescenza e la formazione del giudicato su alcune statuizioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le questioni preliminari e rigetta l’eccezione di improponibilità dell’appello. L’azione erariale riguardava dodici distinti procedimenti amministrativi, sfociati in altrettanti capi di sentenza. Poiché la Procura ha impugnato solo i capi relativi alle prime tre contestazioni, gli altri sono passati in giudicato ex art. 177, comma 4, c.g.c.; ma, avendo censurato esplicitamente l’esclusione dell’occultamento doloso con riferimento a quelle prime poste, nessun giudicato implicito può configurarsi sul punto.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il decreto di riapertura invocava l’art. 70 c.g.c. a fronte di un fascicolo già archiviato per il medesimo contributo. Il fatto dolosamente occultato, secondo la prospettazione attorea, era l’attività commerciale dell’associazione, compresa una scuola di volo a pagamento. La Sezione osserva però che tale attività era pubblicamente nota e certificata sin dal 2002, sicché difetta il requisito della clandestinità. Le ulteriori attività commerciali richiamate in appello — l’uso degli impianti da parte di una società terza, i servizi di hangaraggio, la custodia di un aeromobile — preesistevano alla stessa archiviazione ed erano parimenti conoscibili.
Quanto ai contributi di euro 100.000 e di euro 80.000, destinati a sedi per il volontariato di protezione civile, la Sezione condivide la declaratoria di prescrizione. Dagli atti emerge che la direzione regionale della protezione civile era consapevole del mancato svolgimento dell’attività, stante la reiterata omissione delle relazioni annuali per oltre un decennio. Nessun occultamento è quindi ravvisabile, né con riferimento alla violazione urbanistica delle opere finanziate, di elevata visibilità e immediatamente accertabile.
La Sezione esclude infine che possano rilevare i provvedimenti amministrativi adottati solo dopo le indagini del 2020, i quali semmai costituiscono indizi di illiceità, non prova dell’occultamento. Nella condotta degli appellati manca quel quid pluris richiesto per traslare in avanti il dies a quo della prescrizione. L’appello è pertanto rigettato e le spese della fase sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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