Danno erariale da contributi PSR percepiti con fatture fittizie (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 116 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici destinati alla realizzazione di investimenti imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture che attestano prestazioni di terzi rivelatesi inesistenti integra un illecito di danno erariale anche quando il beneficiario abbia effettivamente realizzato gli interventi finanziati. L’erogazione pubblica presuppone, in modo ineludibile, la realtà e l’effettività del costo cui si riferisce. Il mancato rispetto del criterio delle spese effettivamente sostenute comporta la revoca integrale del sostegno, in applicazione della disciplina del bando e del regolamento europeo di settore. La responsabilità contabile dei soggetti coinvolti, compreso il tecnico che ha istruito e coordinato le pratiche, si fonda sul rapporto di servizio di fatto instauratosi con l’amministrazione erogatrice. La prova può essere raggiunta secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, che informa il giudizio contabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di una ditta individuale agricola, la ditta medesima e il tecnico agronomo, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di euro 68.944,70 in favore dell’organismo pagatore, per l’indebita percezione di contributi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, Misura 4 — Sottomisura 4.1, bando 2016.

Secondo la prospettazione attorea, le fatture passive acquisite dalla beneficiaria attestavano operazioni inesistenti, emesse da altre aziende agricole parimenti finanziate, in un sistema di reciproco scambio di lavorazioni e pagamenti sostanzialmente neutrali. La difesa ha eccepito la sospensione del giudizio in attesa del processo penale per gli stessi fatti, l’insussistenza delle prove del raggiro, l’effettiva realizzazione delle opere e la mancanza del dolo, chiedendo in subordine la riduzione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 106 del codice della giustizia contabile. Il giudizio penale non costituisce antecedente pregiudiziale in senso tecnico, operando il principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e dell’azione di responsabilità, come affermato dalle SS.RR. n. 1/2017 e n. 16/2021 e dalle SS.UU. n. 14060/2004 e n. 21763/2021. La richiesta di consulenza tecnica è parimenti respinta, non emergendo dubbi che possano incidere sulla decisione.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda. Le indagini della Guardia di finanza ricostruiscono un modello organizzativo in cui le aziende coinvolte, collegate tramite il professionista, hanno rappresentato costi fittizi. Gli allegati all’informativa dimostrano la neutralità finanziaria delle operazioni: le somme pagate rientravano nella disponibilità della beneficiaria attraverso una catena di passaggi tra le imprese, senza alcun reale sostenimento dei costi.

La circostanza dell’effettiva realizzazione delle opere non scalfisce il quadro indiziario. La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere illecita la percezione di risorse pubbliche a fronte di fatture per prestazioni insussistenti, poiché l’erogazione presuppone l’effettività del costo. L’art. 8 del bando ammette solo le spese effettivamente sostenute e l’art. 19 prevede la revoca integrale in caso di mancato rispetto dei criteri.

Quanto al tecnico, gli elementi rinvenuti nei dispositivi sequestrati — file di predisposizione delle fatture, il documento “GIRO FINALE PSR 4.1” e le chat con gli imprenditori — confermano il suo ruolo di pianificatore e gestore dei rapporti tra le imprese. La Corte afferma la responsabilità a titolo di dolo di tutti i convenuti, escludendo il potere riduttivo nelle ipotesi di condotta dolosa, e li condanna in solido al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *