Gestore imposta di soggiorno è agente contabile tenuto al rendiconto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 113 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tutti i soggetti incaricati della riscossione o del pagamento di denaro pubblico, o che comunque abbiano il maneggio di pubblico denaro, anche di fatto, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e ss. del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il gestore di una struttura ricettiva investito della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale risponde di tale qualifica in relazione all’introito e al riversamento del tributo nella tesoreria. Il mancato deposito del conto da parte dell’agente obbligato comporta la sua compilazione d’ufficio e la necessaria fissazione dell’udienza collegiale, a norma dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont. All’esito favorevole del giudizio di conto, il collegio approva il resoconto e dispone il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il titolare di una struttura ricettiva del Comune di Cabras, investito della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022. Nonostante i ripetuti solleciti, l’agente contabile non ha presentato il rendiconto, così l’ente locale ha compilato il conto d’ufficio, depositandolo il 15.01.2024.
Il Giudice designato, nella relazione redatta all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza, rilevando che per i conti compilati d’ufficio e non depositati dal gestore la trattazione collegiale è sempre prevista. Il decreto di fissazione e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per il suo tramite, all’agente contabile, oltre che al Pubblico Ministero. La Procura regionale ha concluso per il discarico. All’udienza del 14 maggio 2024 nessuna delle parti private si è costituita e il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Ai sensi delle disposizioni richiamate, chiunque abbia la disponibilità o il maneggio di pubblico denaro, per investitura formale o anche solo di fatto, assume la qualifica di agente contabile. L’obbligo di rendere il conto risponde a un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dimostrare il legittimo impiego e la corretta destinazione degli stessi.
La Corte qualifica l’obbligo come passaggio essenziale per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato. Sul punto richiama i principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti nei confronti del titolare della struttura ricettiva. Egli è gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale ed è investito dell’introito e del riversamento nella relativa tesoreria.
Passando all’esame del conto, compilato d’ufficio dal Comune con il prescritto modello 21, il collegio rileva che lo stesso chiude in pareggio. Non sono stati mossi rilievi né dall’ente titolare e destinatario del tributo, né dal Pubblico Ministero contabile.
La gestione è pertanto dichiarata regolare, con approvazione del resoconto e conseguente discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera il collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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