Cessazione della materia del contendere su riliquidazione pensionistica prima del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 12 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale, intervenuta prima del deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, restando soddisfatta la pretesa azionata. La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale giustifica, unitamente alla fondatezza della domanda, la compensazione delle spese di giudizio. Il thema decidendum non è più attuale quando il provvedimento richiesto sia già stato adottato e i relativi pagamenti disposti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, titolare di pensione calcolata con il sistema misto a decorrere dal 1° agosto 2021, ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico con attribuzione dell’aliquota di rendimento del 2,445% ai fini della base pensionabile, dalla data di collocamento in congedo, oltre arretrati. In subordine ha prospettato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già riliquidato la pensione riconoscendo l’aliquota di rendimento annua del 2,44% per l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, con pagamento degli arretrati nella mensilità di giugno 2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il ricorrente ha contestato di non aver ricevuto alcun provvedimento, insistendo per la condanna e chiedendo in subordine un rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha verificato la documentazione in atti, dalla quale risulta il provvedimento di marzo 2023 di riliquidazione della pensione e il cedolino del mese di giugno 2023. Da tali atti si evince che l’INPS ha provveduto alla riliquidazione richiesta e ha corrisposto arretrati e interessi. La pretesa azionata dal ricorrente è dunque integralmente soddisfatta sul piano amministrativo.
Il giudice unico ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che il provvedimento dell’ente previdenziale è intervenuto in data 10 marzo 2023, dunque anteriormente al deposito del ricorso giurisdizionale, effettuato il 30 maggio 2023. L’azione giudiziaria è stata proposta quando l’istanza era già stata definita dall’amministrazione.
Quanto alle spese, la Corte ha riconosciuto la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, ma ha rilevato che l’INPS aveva provveduto sull’istanza prima del deposito del ricorso. La soddisfazione anticipata della pretesa, unita alla mancanza di elementi documentali offerti dal ricorrente a sostegno della propria contestazione in udienza, ha indotto a ravvisare giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
La decisione definisce il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese, fissando in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata resta assorbita dall’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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