Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia agli atti e mancata comparizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 359 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, applicabile al giudizio pensionistico pubblico, i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza impongono che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza e di esplicita rinuncia agli atti del ricorrente, il giudizio sia dichiarato estinto con cancellazione della causa dal ruolo. Gli artt. 181 e 309 c.p.c. vanno letti in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., valorizzando la ragionevole durata del processo e l’efficienza processuale. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, unita alla mancata notifica del decreto di fissazione, preclude l’esame nel merito della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 02.12.2018 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, agiva per la rideterminazione e riliquidazione della pensione. Chiedeva il riconoscimento degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2015, lamentando il mancato riconoscimento degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione avvenuta durante il blocco retributivo disposto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.
Con nota depositata in data 12.12.2023 il ricorrente dichiarava di non aver notificato il decreto di fissazione dell’udienza, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa, e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendone l’estinzione. Le controparti non si costituivano. All’udienza nessuno compariva.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico prende atto dell’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti, motivata dal venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Rileva, inoltre, che il decreto di fissazione dell’udienza era stato ritualmente comunicato dalla Segreteria in data 28.03.2023, senza che il ricorrente vi abbia dato corso mediante notifica.
Su tale premessa la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo muove dai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza propri del rito del lavoro, espressamente estesi al giudizio pensionistico pubblico. Da tali principi deriva che la mancata comparizione delle parti alla prima udienza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.
La Corte richiama gli artt. 181 e 309 c.p.c., ai quali impone un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost. Il giudice non procede quindi all’esame nel merito della pretesa sostanziale, benché il ricorrente ne avesse prospettato il fondamento, e si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse.
La declaratoria di estinzione esaurisce il rapporto processuale senza statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle controparti e della natura della decisione. Il provvedimento è adottato in composizione monocratica dal giudice unico delle pensioni.
Nota della Redazione
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