Inammissibile il ricorso pensionistico per mancata presentazione a visita (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 57 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di aggravamento della pensione privilegiata già riconosciuta per dipendenza da causa di servizio non soggiace al termine di decadenza previsto dall’art. 2 d.P.R. n. 461/2001. Ove l’interessato, regolarmente convocato a visita medico-legale mediante raccomandata A/R recapitata all’effettivo domicilio e restituita per compiuta giacenza, non si presenti senza giustificazione, l’Amministrazione emana legittimamente il provvedimento di accertamento negativo ai sensi degli art. 6, comma 11, e art. 7, comma 3, d.P.R. n. 461/2001. Il ricorso proposto avverso tale decreto è inammissibile quando il ricorrente non abbia previamente reiterato in sede amministrativa la domanda di accertamento sanitario, non essendo configurabile nel processo contabile un meccanismo di sospensione e rimessione in termini analogo a quello dell’art. 443, comma 2, cod. proc. civ.. Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, le spese di giudizio possono essere interamente compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare, era titolare di pensione privilegiata tabellare di ottava categoria a vita per un’infermità articolare al ginocchio sinistro, riconosciuta con decreto emesso in esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione. Nel 2013 presentava domanda di aggravamento della patologia, chiedendo il riconoscimento di una categoria superiore.
L’Amministrazione disponeva gli accertamenti e convocava l’interessato a visita per il 13 ottobre 2014. La raccomandata A/R, inviata all’effettivo domicilio indicato nella domanda, veniva restituita per mancato ritiro e compiuta giacenza. Reiterata la convocazione con successiva raccomandata, questa seguiva la stessa sorte. La competente Commissione medico-legale trasmetteva quindi verbale di archiviazione della pratica per ingiustificata mancata presentazione. Su tale base il Ministero respingeva la domanda con decreto impugnato davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte verifica innanzitutto la regolarità delle convocazioni: entrambe le raccomandate A/R risultano recapitate presso l’esatto domicilio indicato dal ricorrente nella domanda di aggravamento, coincidente con quello risultante dal documento d’identità allegato alla delega conferita all’associazione di categoria. La compiuta giacenza consegue alla mancanza di ritiro, non a un errore di indirizzo.
Ne segue, secondo la Corte, la corretta emissione del decreto negativo ai sensi dell’art. 6, comma 11, d.P.R. n. 461/2001 in combinato disposto con l’art. 7, comma 3, che consente all’ufficio di emanare il provvedimento di accertamento negativo quando il procedimento non può avere ulteriore corso per impossibilità di espletare l’accertamento sanitario.
La Corte esclude che rilevi la circostanza della mancata presentazione a visita come mero fatto: l’archiviazione della pratica medico-legale è l’effetto tipico previsto dalla normativa, e la sua legittimità non è inficiata dalle contestazioni sulla regolarità della convocazione, risultando dagli atti che l’atto è giunto al destinatario.
Quanto alla possibilità di accedere alla pensione di categoria superiore, la Corte rileva che non risulta agli atti alcuna nuova richiesta presentata in sede amministrativa, reiterativa degli accertamenti per aggravamento. Il termine decadenziale dell’art. 2 d.P.R. n. 461/2001 non opera in materia di aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con la conseguenza che la domanda sarebbe stata riproponibile; ma il ricorrente non ha attivato tale via.
Infine, la Corte sottolinea l’assenza, nel rito contabile, di una norma analoga all’art. 443, comma 2, cod. proc. civ., che consenta al giudice di sospendere il giudizio e fissare un termine per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Non è quindi possibile sanare in giudizio la mancata attivazione del procedimento. Le spese sono interamente compensate per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, anche in considerazione dell’esito del procedimento amministrativo intervenuto molti anni dopo la mancata presentazione a visita, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.