Non luogo a deliberare sulla proroga tecnica priva del decreto approvativo (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 66 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto unilaterale con cui una stazione appaltante dispone una proroga tecnica di un contratto pubblico, ancorché la facoltà sia espressamente prevista nei documenti di gara o nel contratto originario, deve essere approvato con decreto ai sensi dell’art. 103 ss. R.D. n. 827/1924 e solo unitamente al relativo decreto approvativo è assoggettato al controllo preventivo di legittimità ex art. 3 della legge n. 20/1994. Ne consegue che la mancata adozione dell’atto approvativo impedisce l’attivazione del controllo, non potendosi deliberare sul solo decreto che dispone la proroga. Il controllo può essere attivato anche su atti trasmessi tardivamente, purché gli stessi siano ancora produttivi di effetti; l’avvenuto esaurimento dell’efficacia dell’atto al momento della trasmissione determina comunque il non luogo a deliberare.

Il Fatto

Il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Calabria, in prossimità della scadenza di accordi quadro e contratti specifici per il servizio di vitto ai detenuti (lotti 15, 16 e 17), adottava il decreto n. 259 del 10/06/2025, disponendo la proroga tecnica per sei mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento non veniva approvato dall’Amministrazione né trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo. Solo il 20/01/2026, a seguito della restituzione degli atti di un’ulteriore proroga per carenze documentali, il decreto veniva inoltrato alla Corte dei conti, ormai a efficacia esaurita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità del decreto n. 259/2025, escludendone la riconducibilità all’elenco di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994, che alla lett. g) include i “decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato”. L’atto, non essendo stato approvato ai sensi dell’art. 103 ss. R.D. n. 827/1924, costituiva un atto formalmente diverso, non sottoponibile al controllo se non unitamente al rispettivo decreto approvativo.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui anche gli atti unilaterali di proroga tecnica, pure se l’opzione sia inserita nei documenti di gara, devono essere oggetto di decreto approvativo da sottoporre al controllo (richiamata la deliberazione della Sezione Campania n. 169/2025/PREV). La tesi dell’Amministrazione, che qualificava la proroga come mera estensione temporale di contratti già controllati, è stata pertanto disattesa: la mancata adozione dell’atto approvativo impedisce l’attivazione del controllo e determina il non luogo a deliberare sul solo decreto di proroga.

Il Collegio ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, relativo alla tardività della trasmissione. Al riguardo, ha precisato che la giurisprudenza contabile ammette il controllo su atti trasmessi tardivamente, ma solo se ancora produttivi di effetti (richiamate le deliberazioni delle Sezioni Campania n. 29/2025/PREV, Toscana n. 21/2024/PREV e Lazio n. 78/2020/PREV). Nel caso di specie, il decreto, adottato il 10/06/2025, aveva esaurito i propri effetti il 31/12/2025, in un momento anteriore alla trasmissione del 20/01/2026.

In ragione della ritenuta non assoggettabilità dell’atto al controllo, l’esame dei profili di illegittimità evidenziati nella relazione di deferimento è risultato precluso. La Sezione ha pertanto dichiarato il non luogo a deliberare sul decreto prot. n. 259 del 10/06/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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